
Risposta affermativa dal CNF, il quale precisa che occorre fare menzione della circostanza che l'esercizio della professione è limitato alle cause inerenti all'ufficio legale dell'ente.
La vicenda trae origine dal provvedimento con cui il COA di Verona ha respinto la domanda dell'Abogado finalizzata ad ottenere l'iscrizione nella sezione speciale Avvocati stabiliti dell'Albo. Nel rigettare l'istanza, il COA aveva ritenuto che l'iscrizione fosse impedita dal fatto che l'Abogado lavorasse alle dipendenze di un ente pubblico quale addetto all'ufficio legale, e l'eccezione all'incompatibilità di cui agli
Contro tale provvedimento, l'Abogado propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.
Con la sentenza n. 161 del 3 ottobre 2022, il CNF accoglie il ricorso, rilevando come il ricorrente avesse chiesto l'iscrizione presso la sezione speciale Avvocati stabiliti dell'Albo, e non nell'Elenco speciale Avvocati Dipendenti degli Enti Pubblici, dunque egli aveva tutti i requisiti per esservi iscritto, considerando il titolo conseguito al termine del percorso formativo previsto dalla normativa spagnola e la regolare iscrizione al Colegio di Madrid, come richiede il
Come ricorda il CNF, l'Abogado ha diritto di esercitare la professione di avvocato alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità e incompatibilità previste per il professionista che esercita la professione in Italia con il titolo di avvocato, compresa la possibilità di iscriversi nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici. Da ciò consegue che l'addetto all'ufficio di un ente pubblico può, in presenza delle condizioni previste per legge, essere iscritto nella sezione speciale degli Avvocati stabiliti, facendo però menzione della circostanza che l'esercizio della professione è limitato alle cause ed affari inerenti a detto ufficio.