
Per l'istituto della prescrizione resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, dunque è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, L. n. 247/12.
L'esponente rappresentava al COA di Ascoli Piceno che una volta conclusisi i procedimenti per i quali aveva conferito mandato al suo difensore, egli si recava nello studio di quest'ultimo per consegnare un assegno bancario a titolo di compenso professionale. Tuttavia, sul luogo trovava il collega del difensore, il quale dopo aver ricevuto l'assegno ne inseriva arbitrariamente il proprio nominativo e in seguito faceva pervenire ulteriori richieste economiche accompagnate da minacce di azioni legali che poi venivano effettivamente intentate con conseguente pignoramento del quinto dello stipendio dell'esponente. Sulla base di tali fatti, il COA apriva un procedimento disciplinare che terminava con l'irrogazione della sanzione dell'avvertimento a carico dell'avvocato.
Quest'ultimo propone ricorso dinanzi al CNF, eccependo l'infondatezza della sanzione in quanto non aveva ricevuto la notifica della decisione disciplinare, nonché l'estinzione dell'azione per intervenuta prescrizione ai sensi dell'
Con la sentenza n. 158 del 3 ottobre 2022, il CNF afferma che nel caso concreto trova applicazione il regime della prescrizione oggetto dell'art. 51 R.D. n. 1578/1933, in base al quale il vecchio regime prescrizionale si applica alle sole condotte precedenti l'entrata in vigore della
Con riferimento al caso di specie, le condotte addebitate al ricorrete si erano interrotte nel 2009, mentre il relativo procedimento era iniziato e terminato nel 2012, pertanto il CNF, non avendo rilevato alcun atto avente efficacia interruttiva della prescrizione, dichiara l'estinzione dell'azione disciplinare con contestuale inefficacia della sanzione dell'avvertimento inflitta al ricorrente.