Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
14 dicembre 2022 Deontologia forense
La rilevanza deontologica delle espressioni offensive non è esclusa dalla provocazione altrui o dallo stato d’ira

Se le espressioni utilizzate risultano sconvenienti ed offensive lo sono a prescindere dalla concitazione del momento e/o dalla provocazione altrui.

di La Redazione

Un avvocato segnalava all'Ordine degli Avvocati di Genova la condotta deontologicamente scorretta assunta da un collega durante una controversia stragiudiziale tra i rispettivi clienti. Si trattava, nello specifico, dell'avere trattenuto per diversi giorni un assegno intestato alla controparte ritardandone la consegna e dell'avere definito miserabile e ingiustificatala sua scelta processuale di depositare il ricorso.
Il CDD decideva per l'archiviazione del caso per quanto concerne la prima condotta, non avendo ravvisato alcuna violazione deontologica, e per il richiamo verbale in relazione alla seconda condotta, poiché le espressione utilizzate, tra l'altro, erano contenute in un atto indirizzato all'Organismo istituzionalmente preposto all'osservanza di canoni deontologici.
Contro tale decisione, l'avvocato propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense asserendo che le sue espressioni rientravano in un contesto di critica della condotta del collega che aveva violato il dovere di colleganza.

Con la sentenza n. 162 del 3 ottobre 2022, il CNF accoglie il ricorso. In particolare, il CNF afferma che il ricorrente non aveva formulato apprezzamenti denigratori circa l'attività professionale del collega, ma si era limitato a criticarne l'operato e la condotta (che effettivamente risultava contraria al dovere di colleganza), oltre a qualificare in termini negativi l'iniziativa processuale dal medesimo assunta, ma sempre nei limiti di una corretta critica, non essendo la condotta trasmodata in apprezzamenti offensivi nè dispregiativi.
Del resto, come ricorda il CNF, «se le espressioni utilizzate risultano sconvenienti ed offensive lo sono a prescindere dalla concitazione del momento e/o dalla provocazione altrui e, a maggior ragione, dal mezzo nel quale le stesse vengono proferite, sia esso una mail o un esposto». Con specifico riguardo all'esposto, poi, per via della sua finalità dovrebbe trovare una maggior tutela la libera manifestazione del pensiero e di critica costituzionalmente garantita.
Segue l'accoglimento del ricorso.

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?