
Con il parere in commento, il CNF risponde al quesito posto dal COA di Foggia, partendo dal presupposto che la L. n. 247/2012 rende compatibile con l'esercizio della professione forense l'insegnamento di materie giuridiche nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.
Il COA di Foggia chiedeva al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito alla possibilità per l'avvocato abilitato alla docenza in materie giuridiche presso la scuola secondaria di ricoprire una cattedra anche a tempo determinato sul sostegno, sul potenziamento ovvero cattedre miste, vale a dire docenza e sostegno insieme.
Con il parere n. 19 del 20 aprile 2022, il CNF richiama innanzitutto l'
Ciò posto, ai fini dell'applicazione di tale disposizione è necessario l'essere immesso in ruolo ai fini dell'insegnamento delle suddette materie, previa abilitazione nella relativa classe di concorso.
Una volta constatato ciò, il CNF afferma che non vi è motivo di rispondere in termini negativi al quesito, aggiungendo che le cattedre relative alle attività di sostegno, di potenziamento e le cattedre c.d. miste, al netto di ogni altra considerazione, non escludono di per sé l'erogazione di insegnamento in materie giuridiche.
Consiglio Nazionale Forense, parere n. 19 del 20 aprile 2022
Il COA di Foggia formula quesito in merito alla possibilità, per l’avvocato iscritto nel vigore della legge n. 247/12 e che sia abilitato alla docenza in materie giuridiche nella scuola secondaria di ricoprire cattedra anche a tempo determinato sul sostegno, sul potenziamento, o cattedre miste (docenza e sostegno).
L’articolo 19, comma 1 della legge n. 247/12 – nel porre eccezioni alla disciplina generale delle incompatibilità – rende compatibile con l’esercizio della professione forense l’insegnamento di “materie giuridiche […] nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate”.
Come ritenuto dal parere n. 45/2019, profilo assorbente ai fini dell’applicazione della disposizione richiamata è l’essere immesso in ruolo ai fini dell’insegnamento di materie giuridiche, previa abilitazione nella relativa classe di concorso. Così risulta dal quesito e pertanto la risposta va resa in termini positivi. In aggiunta, si consideri che le specifiche caratteristiche delle cattedre relative ad attività di sostegno, ad attività di potenziamento dell’offerta formativa e – a maggior ragione – alle cattedre cd. miste (che uniscono cioè alla docenza ordinaria anche le attività di sostegno di studentesse e studenti con disabilità o esigenze speciali), al netto di ogni altra considerazione, non escludono di per sé l’erogazione di insegnamento in materie giuridiche.