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20 dicembre 2022 Deontologia forense
L’archiviazione emessa in sede penale non ha efficacia nel procedimento disciplinare promosso contro l’avvocato
Il CNF ribadisce l'autonomia di valutazione e giudizio dei fatti in sede penale e in sede disciplinare.
di La Redazione
Un'avvocatessa, ad esito del procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti, veniva sanzionata con la censura. Alla professionista, raggiunta da sentenza penale definitiva di condanna per precedenti fatti, era stato contestato di aver falsamente attestato, nella richiesta diretta al COA competente di iscrizione all'Albo degli Avvocati, di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dalla Legge Professionale e di non aver subito condanne penali. Il veniva segnalato anche alla Procura della Repubblica, ma il GIP procedeva con l'archiviazione.
Contro la sanzione, l'avvocatessa ricorre al Consiglio nazionale Forense deducendo che il CDD non avrebbe dovuto discostarsi dalle valutazioni effettuate dal GIP secondo cui non poteva sostenersi l'accusa, «potendosi ipotizzare che l'indagato sia incorsa in errore».
Con sentenza n. 165 dell'11 ottobre 2022, l'Autorità respinge il ricorso.
Ancora una volta, viene rammentata l'autonomia di valutazione e giudizio dei fatti in sede penale e in sede disciplinare. Da ciò deriva che l'eventuale decreto penale di archiviazione emesso nel procedimento penale per i medesimi fatti non abbia alcuna efficacia di giudicato nel giudizio penale.