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29 dicembre 2022 Deontologia forense
Il CNF ribadisce il divieto per l’avvocato di esercitare la sua professione all’interno di società multidisciplinari

L'esercizio dell'attività forense in forma societaria è riservato, infatti, solo ed esclusivamente alle STA.

di La Redazione

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili chiede al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi in merito alla partecipazione di un avvocato ad una Società tra Professionisti ai sensi della L. n. 183/2011 e, nello specifico, se il Consiglio abbia mutato il suo orientamento rispetto al precedente parere n. 64 del 2016.

Con il parere n. 49 del 15 dicembre 2022, il CNF richiama innanzitutto quanto già affermato con il parere n. 64/2016 e cioè:

precisazione

  • La professione di avvocato non è compatibile con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di una società di persone finalizzate allo svolgimento di attività di impresa commerciale, nonché con la qualità di amministratore unico o di consigliere delegato di una società di capitali (anche in forma cooperativa) o, ancora, di presidente di un consiglio di amministrazione con poteri di gestione individuali. Tuttavia, l'incompatibilità non sussiste qualora l'oggetto dell'attività si limiti esclusivamente alla amministrazione di beni, personali o familiari, ovvero per enti, consorzi pubblici e società a capitale interamente pubblico. Di conseguenza, l'avvocato può detenere partecipazioni societarie ma non può esercitare, salvo le eccezionali ipotesi previste, attività propriamente gestorie nell'ambito delle stesse società;
  • Quanto all'esercizio dell'attività professionale forense in forma societaria, l'esercizio della professione di avvocato non è consentito a società multidisciplinari.

Ciò chiarito, il CNF afferma che quanto sopra deve essere confermato e, in particolare, 

precisazione

per quanto riguarda l'esercizio della professione forense per il tramite di società, l'art. 4-bis L. n. 247/2012 consente la costituzione di STA, ammettendo l'esercizio della professione forense in forma societaria usando i modelli societari tipizzati del Codice civile, sempre che

  • La maggioranza dei membri dell'organo di gestione sia composta da avvocati;
  • I componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale;
  • I soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori. 

Si tratta di una normativa speciale secondo cui l'esercizio dell'attività forense in forma societaria è riservata in via esclusiva alla STA, e non anche dunque alle società multidisciplinari, anche se resta possibile per un avvocato, fermi i limiti sulle incompatibilità, partecipare a una società tra professionisti multidisciplinare senza però esercitare la sua professione all'interno.

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