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30 dicembre 2022 Deontologia forense
L’assunzione dell’incarico di responsabile di impatto di una STA Benefit è compatibile con lo svolgimento del tirocinio forense?

Con il parere in commento, il CNF risponde al quesito.

di La Redazione

Con il parere n. 50 del 20 dicembre 2022, il CNF risponde al quesito con cui il COA di Lecco chiede «se sia compatibile o meno con lo svolgimento del tirocinio professionale la nomina a Responsabile d'impatto di una STA, costituita come SRL Benefit, del praticante che svolge il tirocinio presso l'avvocato legale rappresentante (Amministratore Unico) della STA medesima” e, in particolare, se:

  1. ferma restando la previsione di cui all'art. 41, comma 4 Legge n. 247/2012, che consente lo svolgimento del tirocinio in costanza di rapporto di lavoro subordinato (purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse), possa o meno valere anche per la fattispecie di cui si tratta il principio di cui al vostro parere n. 25/2017, a norma del quale trova applicazione anche all'iscrizione del praticante la disposizione di cui all'art. 18, lett. c) della citata Legge, rilevando pertanto, ai fini dell'eventuale incompatibilità, la titolarità o l'esercizio di poteri individuali di gestione;
  2. sussista o meno incompatibilità – professionale e/o deontologica – tra il detto ruolo, assunto nell'interesse della STA e il rapporto di tirocinio, che lega il praticante al dominus legale rappresentante Amministratore Unico della stessa».

Dopo aver analizzato le funzioni e le caratteristiche di STA e di Società Benefit, il CNF sostiene che è possibile che una STA sia anche Società Benefit, nella misura in cui l'attività legale sia strutturalmente protesa anche ad obiettivo di “beneficio comune”. Nelle Società Benefit il soggetto a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento della finalità di "beneficio comune" è appunto il responsabile d'impatto.
Ciò detto, il Consiglio puntualizza che, sebbene il tirocinio possa essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato (purché con modalità e orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse), rimane fermo il regime di incompatibilità prescritto dall'art. 18, comma 1, lett. c), L. n. 247 del 2012. Pertanto, colui che presta il tirocinio legale ed è iscritto nel relativo albo non può avere poteri gestori all'interno di un'organizzazione societaria.

Il CNF conclude dando riscontro al quesito nei seguenti termini: «l'assunzione dell'incarico di responsabile di impatto di una STA Benefitè compatibile con lo svolgimento del tirocinio forense e con l'iscrizione nell'albo dei praticanti purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento del medesimo tirocinio e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse (…). Parimenti, ove rispettati i presupposti indicati dal citato art. 41, comma 4, non sussistono incompatibilità – professionali e/o deontologiche – tra il ruolo di responsabile d'impatto assunto nell'interesse di una STA Benefit ed il rapporto di tirocinio che lega il praticante (responsabile d'impatto) al dominus, legale rappresentante Amministratore Unico della stessa. Insomma, tale rapporto non implica, di per sé ed in astratto, l'emersione di un conflitto di interessi; ed infatti, se è vero che la formula “benefit” è compatibile con il modello della STA, è altrettanto vero che i profili causali propri dell'uno e dell'altro modello si prestano ad essere convergenti (e, dunque, non conflittuali)».

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