Il nuovo D.M. n. 147/2022 ha inciso sulla materia, dunque il CNF fa un po' di chiarezza.
Il COA di Salerno chiede al CNF di esprimersi in merito alla quantificazione del compenso dell'avvocato per le attività stragiudiziali, riferendosi nello specifico all'esperimento fruttuoso di metodi alternativi di risoluzione delle controversie.
Con il parere n. 52 del 20 dicembre 2022, il CNF afferma che nelle more della risposta al quesito è stato emanato il D.M. n. 147/2022, il quale ha modificato il D.M. n. 55/2014. Il nuovo Decreto è entrato in vigore il 23 ottobre 2022 e interviene anche nella materia oggetto del quesito, prevedendo all'art. 2 che in caso di conciliazione giudiziale o di transazione della lite, il compenso per tale attività si determina in misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l'attività svolta precedentemente.
Ciò chiarisce una volta per tutte l'incertezza interpretativa sul punto.
Consiglio Nazionale Forense, parere 20 dicembre 2022, n. 52
Il COA di Salerno chiede chiarimento in merito alla determinazione del compenso per attività stragiudiziali, con riferimento al fruttuoso esperimento di metodi alternativi di risoluzione delle controversie. Richiama, sul punto, il contenuto del parere n. 413 del 2022 del Consiglio di Stato, relativo allo schema di d.m. recante modifiche al d.m. n. 55/2014.
Nelle more della risposta al quesito, è stato emanato il d.m. 13 agosto 2022, n. 147, pubblicato in data 8 ottobre 2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022 che – modificando il d.m. n. 55/2014 – interviene anche sulla materia evocata dal richiedente.
In particolare, l’articolo 2 del d.m. n. 147/2022 interviene sul comma 6 dell’articolo 4 del d.m. 55/2014, che pertanto risulta così formulato: “Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso per tale attività è determinato nella misura pari a quello previsto per la fase decisionale, aumentato di un quarto, fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta”, così chiarendosi – in linea con quanto richiesto dal Consiglio di Stato e dal Consiglio nazionale forense – l’incertezza interpretativa di cui al quesito.