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4 gennaio 2023 Deontologia forense
La permanenza nell’Albo degli avvocati non è compatibile con la carica di Presidente del CdA di una srl che svolge attività di natura commerciale

Essa è invece compatibile con la carica di amministratore di una Società Immobiliare, purché l'attività sia limitata alla sola «amministrazione di beni, personali o familiari».

di La Redazione

Il COA di Varese chiede al CNF di esprimersi in merito alla compatibilità o meno della permanenza nell'Albo:

  1. di un avvocato che abbia assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società a responsabilità limitata che svolge attività di credito ai privati su pegno;
  2. di un avvocato che abbia assunto la carica di amministratore di una Società Immobiliare.

Nel primo caso, il legale si è difeso sostenendo che «la gestione della vendita all'asta dei pegni non riscattati, attività espressamente a lui riservata in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, non sarebbe un'attività commerciale». Nel secondo caso, invece, ha argomentato «che l'immobiliare in questione, anche per il tramite di una società fiduciaria che la possiede al 90% detiene parte del patrimonio immobiliare dell'avvocato e dei suoi familiari senza peraltro nemmeno specificare quale sia il vincolo di parentela con i “familiari” in questione».

In merito ai quesiti predetti, il CNF ricorda un suo precedente parere (n. 67/2021) in cui ha specificato che «l'assenza di finalità lucrativa rende compatibile con l'esercizio della professione forense la partecipazione (ed eventualmente l'assunzione di cariche) in contesti associativi».
L'art. 18, c. 1, lett. c) L. n. 147/2012, sancisce che la professione di avvocato è incompatibile «con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico».
Pertanto, l'assunzione di una carica gestoria in una società è compatibile con la professione forense solo laddove, ex art. 18 cit., l'attività della società amministrata dall'avvocato sia limitata alla sola «amministrazione di beni, personali o familiari».

Alla luce di quanto esposto, il CNF risponde con il parere n. 51 del 20 dicembre 2022 nei seguenti termini:

  1. non è compatibile con la permanenza nell'albo l'avvocato che abbia assunto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società a responsabilità limitata che svolge attività di «credito ai privati su pegno», visto che trattasi di attività di natura commerciale;
  2. è compatibile con la permanenza nell'albo l'avvocato che abbia assunto la carica di amministratore di una Società Immobiliare purché l'attività della società amministrata dall'avvocato sia limitata alla sola “amministrazione di beni, personali o familiari”. A tal fine, è necessario che l'oggetto sociale sia limitato a tale attività e che, anche concretamente, i beni amministrati siano di proprietà dell'avvocato ovvero dei suoi familiari.
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