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10 gennaio 2023 Deontologia forense
Il CNF fornisce alcune precisazioni in tema di rilascio del nulla osta al trasferimento dell’iscrizione presso un altro Ordine

In presenza però di particolari condizioni: la presentazione di un esposto nei confronti dell'iscritto, la riscontrata morosità del medesimo nei confronti del COA di appartenenza e il mancato adempimento dell'obbligo formativo.

di La Redazione

Con il parere n. 58 del 20 dicembre 2022, il Consiglio Nazionale Forense risponde a una serie di quesiti posti dal COA Latina in materia di rilascio del nulla osta ai fini del trasferimento dell'iscrizione presso un altro Ordine. Trattasi nello specifico:

  1. Della possibilità di concedere il nulla osta al trasferimento presso altro Ordine nei confronti dell'iscritto verso il quale è stato presentato un esposto disciplinare ma non sia ancora stato formulato il capo di incolpazione né disposta l'archiviazione e, in caso positivo, se l'esposto debba essere annotato sul certificato.
    In risposta, il CNF chiarisce che è l'invio degli atti al CDD a segnare l'inizio del divieto di trasferimento in pendenza del procedimento disciplinare;
  2. Della possibilità di rilasciare il nulla osta al trasferimento ovvero alla consegna materiale dello stesso condizionato alpagamento da parte dell'iscritto dei contributi annuali dei quali risulta essere moroso nei confronti del COA di appartenenza e, in caso negativo, se la morosità debba comunque essere annotata sul certificato.
    In risposta, il CNF richiama quanto già affermato con la sentenza n. 168/2018, ovvero che «La materiale consegna del nulla osta al trasferimento ad altro COA è legittimamente subordinato al saldo della pregressa morosità da parte dell'iscritto medesimo nei confronti dell'attuale COA di appartenenza (nella specie, per mancato pagamento dei contributi annuali)»;
  3. Infine, della possibilità di deliberare il nulla osta al trasferimento dell'iscritto non in regola con la formazione professionale continua e, in caso positivo, se il mancato conseguimento dei crediti formativi obbligatori debba comunque essere annotato sul relativo certificato.
    In risposta, il CNF ritiene che il mancato adempimento all'obbligo formativo non osta al trasferimento, ma in sede di adozione del nulla osta il COA potrà annotare il mancato conseguimento dei crediti formativi prescritti.
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