
In presenza però di particolari condizioni: la presentazione di un esposto nei confronti dell'iscritto, la riscontrata morosità del medesimo nei confronti del COA di appartenenza e il mancato adempimento dell'obbligo formativo.
Con il parere n. 58 del 20 dicembre 2022, il Consiglio Nazionale Forense risponde a una serie di quesiti posti dal COA Latina in materia di rilascio del nulla osta ai fini del trasferimento dell'iscrizione presso un altro Ordine. Trattasi nello specifico:
- Della possibilità di concedere il nulla osta al trasferimento presso altro Ordine nei confronti dell'iscritto verso il quale è stato presentato un esposto disciplinare ma non sia ancora stato formulato il capo di incolpazione né disposta l'archiviazione e, in caso positivo, se l'esposto debba essere annotato sul certificato.
In risposta, il CNF chiarisce che è l'invio degli atti al CDD a segnare l'inizio del divieto di trasferimento in pendenza del procedimento disciplinare; - Della possibilità di rilasciare il nulla osta al trasferimento ovvero alla consegna materiale dello stesso condizionato alpagamento da parte dell'iscritto dei contributi annuali dei quali risulta essere moroso nei confronti del COA di appartenenza e, in caso negativo, se la morosità debba comunque essere annotata sul certificato.
In risposta, il CNF richiama quanto già affermato con la sentenza n. 168/2018, ovvero che «La materiale consegna del nulla osta al trasferimento ad altro COA è legittimamente subordinato al saldo della pregressa morosità da parte dell'iscritto medesimo nei confronti dell'attuale COA di appartenenza (nella specie, per mancato pagamento dei contributi annuali)»; - Infine, della possibilità di deliberare il nulla osta al trasferimento dell'iscritto non in regola con la formazione professionale continua e, in caso positivo, se il mancato conseguimento dei crediti formativi obbligatori debba comunque essere annotato sul relativo certificato.
In risposta, il CNF ritiene che il mancato adempimento all'obbligo formativo non osta al trasferimento, ma in sede di adozione del nulla osta il COA potrà annotare il mancato conseguimento dei crediti formativi prescritti.
Consiglio Nazionale Forense, parere 20 dicembre 2022, n. 58
Il COA di Latina formula quesiti in merito al rilascio di nulla osta per il trasferimento dell’iscrizione presso altro Ordine.
In particolare, chiede di sapere se:
“1) possa essere concesso il nulla osta al trasferimento presso altro Ordine all’iscritto all’Albo nei cui confronti è stato presentato un esposto disciplinare, con trasmissione degli atti al CDD, ma nei confronti del quale non sia stato ancora formulato il capo di incolpazione, né disposta l’archiviazione. In caso positivo se debba essere annotata sul certificato la sussistenza dell’esposto;
2) il rilascio del nulla osta al trasferimento o anche la sola materiale consegna dello stesso al richiedente possano essere subordinati al pagamento da parte dell’iscritto dei contributi annuali per i quali risulti moroso nei confronti dell’attuale C.O.A. di appartenenza. In caso negativo, se debba essere comunque annotata sul certificato la morosità;
3) possa essere deliberato il nulla osta al trasferimento dell’iscritto che non sia in regola con la formazione professionale continua. In caso positivo, se debba essere comunque annotato sul relativo certificato il mancato conseguimento dei crediti formativi obbligatori.”
Con riferimento al quesito sub 1), si osserva che il divieto di trasferimento in pendenza di procedimento disciplinare (ritenuto operante, ex multis, dalle sentenze nn. 123/2017 e dal parere n. 56/2021) opera a partire dall’invio degli atti al CDD.
Con riferimento al quesito sub 2) si rinvia a quanto deciso dal Consiglio nazionale forense) con sentenza del 13 dicembre 2018, n. 168, secondo cui: “La materiale consegna del nulla osta al trasferimento ad altro COA è legittimamente subordinato al saldo della pregressa morosità da parte dell’iscritto medesimo nei confronti dell’attuale COA di appartenenza (nella specie, per mancato pagamento dei contributi annuali)”.
Con riferimento al quesito sub 3) si ritiene che il mancato adempimento dell’obbligo formativo non sia ostativo al trasferimento: infatti, l’obbligo formativo deve essere adempiuto dall’iscritto indipendentemente dall’Albo di iscrizione. Opportunamente, in sede di adozione del nulla osta, il COA potrà annotare il mancato conseguimento dei crediti formativi prescritti.