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12 gennaio 2023 Avvocati
Tirocini presso gli uffici giudiziari: no alla regolarizzazione contributiva e al riconoscimento delle differenze retributive

Con la nota dell'11 gennaio 2023, il Ministero della Giustizia fornisce alcuni chiarimenti sul punto.

di La Redazione

Dopo aver ricevuto molteplici richieste di regolarizzazione contributiva e di riconoscimento delle differenze retributive da parte di alcuni tirocinanti, nonché di soggetti che abbiano aderito ad attività formative svolte negli uffici giudiziari, il Dipartimento organizzazione giudiziaria presso il Ministero della Giustizia ha diramato una nota con la quale fornisce chiarimenti in merito.
La nota chiarisce innanzitutto che l'Amministrazione Centrale ha in passato assunto esclusivamente la titolarità dei tirocini ai sensi dell'art 37, comma 11, D.L. n. 98/2011, conv. con L. n. 111/2011, come modificato dall'art. 1, comma 25, L. n. 228/2012, attività formative che si sono comunque concluse nel 2018 e alle quali non è seguita l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con il Ministero o con l'ufficio giudiziario interessato.
A ciò si aggiunge che ogni ulteriore iniziativa intrapresa dal 2019 in poi è da ritenersi estranea rispetto ai tirocini formativi patrocinati dalla menzionata Amministrazione Centrale.
In ogni caso, potendo essere utilizzato lo strumento “convenzionale”, è prevista per lo stesso una preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia a pena di inefficacia, autorizzazione che può essere concessa solo in presenza delle seguenti condizioni:

precisazione

  • Assenza di alcun onere a carico del bilancio del Ministero;
  • Assunzione dall'altra Amministrazione pubblica che mette a disposizione il personale dell'obbligo della copertura assicurativa INAIL nonché quello della responsabilità civile verso terzi;
  • L'espressa previsione che dallo svolgimento delle attività previste dalla convenzione non possa conseguire la costituzione di alcun rapporto di lavoro con l'Amministrazione, nonché la durata massima di utilizzo del personale fornito direttamente o indirettamene da altra amministrazione non superiore ad uno.

Alla luce di quanto sopra, le richieste di regolarizzazione contributiva e di riconoscimento delle differenze retributive non possono essere accolte.
Il Ministero coglie l'occasione per ribadire altresì che per quanto concerne i tirocini “ministeriali” non è corrisposta alcuna retribuzione, bensì un'indennità, come ha già avuto modo di chiarire anche l'INPS.

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