Home
Network ALL-IN
Quotidiano
Specializzazioni
Rubriche
Strumenti
Fonti
18 gennaio 2023 Avvocati
L’avvocato non può assumere un incarico contro l’ex cliente anche se quest’ultimo ha prestato consenso

L'assenso della controparte (ex parte assistita) non scrimina né esclude la configurabilità dell'illecito tipizzato all'art. 68 CDF.

di La Redazione

Il CDD di Lecce-Brindisi-Taranto irrogava ad un avvocato la sanzione della censura per aver assunto il mandato difensivo su incarico dell'avvocato Tizio nel procedimento per responsabilità professionale, pur avendo difeso precedentemente la controparte Caia senza che fosse trascorso il termine minimo di due anni stabilito dall'art. 68 cdf.
Nello specifico, Caia promuoveva un'azione giudiziale nei confronti del difensore Tizio per il risarcimento del danno subito in conseguenza di errore professionale. Ricevuta la citazione, l'avvocato Tizio si rivolgeva all'avvocato ricorrente chiedendole di assumere la propria difesa atteso che non vi era contestazione da parte sua sulla propria responsabilità e sul danno. L'avvocato ricorrente, dopo aver parlato con Caia ed avendone ricevuto il consenso, assumeva l'incarico al solo fine di chiamare in giudizio l'assicurazione in garanzia.
La ricorrente adiva il CNF lamentando l'insussistenza dell'illecito disciplinare per insussistenza del fatto, ovvero perché il fatto non costituisce illecito, per assenza di conflitto di interessi, sia sostanziale che formale.

Il CNF rigetta il ricorso con sentenza n. 171 dell'11 ottobre 2022.
In via preliminare, il Consiglio osserva che l'assunzione di un incarico contro un ex cliente è ammessa quando sussistono rispettivamente due condizioni: deve essere trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l'oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza.
A sua difesa, la ricorrente dichiarava di essersi costituita nel giudizio di responsabilità professionale proposto da Caia, quale difensore del convenuto avvocato Tizio, stante l'autorizzazione espressa dell'attore ed ex cliente Caia.
Tuttavia, sottolinea il CNF la circostanza addotta non esclude la responsabilità disciplinare in quanto l'assenso della controparte (ex parte assistita) non scrimina né esclude la configurabilità dell'illecito tipizzato all'art. 68 cdf. La ratio sottesa a tale disposizione va ricercata «nella tutela dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale, e prescinde anche dal concreto utilizzo di eventuali informazioni acquisite nel precedente incarico. Ciò non solo quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un'altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito, ma anche nella ipotesi in cui il giudizio successivamente instaurato, pur avendo un petitum diverso, scaturisca da un identico rapporto, a nulla rilevando un'eventuale differenza tra difesa formale e difesa sostanziale basata sulla distinzione tra parte assistita (parte della quale si spende processualmente il nome) e cliente (colui che conferisce l'incarico, e che normalmente corrisponde il compenso)».

Il tuo sistema integrato di aggiornamento professionale
Non sei ancora abbonato?
Non sei ancora abbonato?