
Nel caso di specie, il legale rimaneva inadempiente nonostante avesse percepito un acconto da parte del cliente. Inoltre, a seguito delle ripetute richieste di quest'ultimo, gli forniva false indicazioni circa lo stato delle cause.
Il CDD irrogava ad un avvocato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione forense per aver, tra i vari illeciti accertati, omesso di presentare ricorso al TAR avverso il provvedimento di diniego della domanda di permesso di soggiorno nonostante avesse assunto l'incarico e percepito l'acconto.
Il legale ricorre dinanzi al CNF chiedendo, in riforma del provvedimento impugnato, l'annullamento della sanzione disciplinare e, in subordine, la riduzione della stessa con una meno afflittiva.
Il CNF rigetta il ricorso con sentenza n. 175 del 17 ottobre 2022.
In relazione all'addebito disciplinare in esame, il CNF ribadisce un precedente giurisprudenziale secondo cui «integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell'avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all'assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause».