
Con il parere in oggetto, il CNF si sofferma sulla prevalenza della funzione sociale e solidaristica dell'incarico.
Il COA di Fermo chiede al CNF di esprimersi in merito alla possibilità per il Consigliere dell'Ordine nominato Curatore Speciale del Minore ad processum di presentare richiesta di ammissione al gratuito patrocinio per vedersi liquidata la parcella, oppure se tale compito debba essere svolto a titolo gratuito.
Con il parere n. 55 del 20 dicembre 2022, il CNF richiama quanto già affermato con il parere n. 72/2017, e cioè che l'incarico di Curatore Speciale del Minore, alla luce della funzione di stampo sociale e solidaristico che svolge, non rientra nell'elenco degli incarichi giudiziali preclusi ai sensi dell'
In altri termini, l'incarico deve essere svolto a titolo gratuito, per cui non può essere presentata un'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Consiglio Nazionale Forense, parere 20 dicembre 2022, n. 55
Il COA di Fermo chiede di sapere “se un Consigliere dell’Ordine che viene nominato Curatore Speciale del Minore ad processum può presentare istanza per l’ammissione a gratuito patrocinio a spese dello Stato al fine di vedersi liquidata la parcella o tale compito può essere svolto dal Consigliere a titolo gratuito”.
Può essere richiamato, in merito, il parere 72/2017.
Nel primo, si è ritenuto che l’incarico di Curatore speciale del minore – alla luce della prevalenza della funzione sociale e solidaristica del medesimo – non rientri nel novero degli incarichi giudiziari preclusi per effetto dell’articolo 28 della legge n. 247/12 e che, pertanto, il Consigliere dell’Ordine possa assumere detto incarico “a condizione tuttavia che l’incarico mantenga i requisiti di non remunerabilità”.
Ne consegue che l’incarico debba essere svolto a titolo gratuito e che, di conseguenza, nemmeno possa presentarsi istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.