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31 gennaio 2023 Deontologia forense
Il CNF può esercitare la potestas disciplinare solo nei confronti degli iscritti all’Albo

Se l'avvocato viene definitivamente estromesso dalla categoria, resta preclusa ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi nel procedimento disciplinare.

di La Redazione
Tre avvocati venivano sottoposti a procedimento disciplinare con l'accusa di aver, tra le altre, commesso l'illecito di accaparramento di clientela. Nel corso del dibattimento era risultato che gli incolpati avevano spedito delle lettere ad alcune aziende offrendo prestazioni professionali non richieste, motivo per cui veniva comminata la sanzione dell'avvertimento.
 
Contro tale decisione, propone ricorso davanti al Consiglio Nazionale Forense uno dei legali lamentando l'improcedibilità e la conseguente estinzione e perdita di efficacia della sanzione non definitiva comminata dal CDD, in ragione della cancellazione dall'Albo dell'Ordine degli Avvocati.
 
Con sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022, il CNF dichiara la cessazione della materia del contendere. Il giudice deontologico non ha alcuna potestas nei riguardi di soggetti non (più) iscritti all'Albo degli Avvocati o ai suoi Registri allegati, dal momento che «la potestà disciplinare è strettamente ed indissolubilmente collegata alla iscrizione negli albi, con la conseguenza che tutte le volte in cui il professionista viene definitivamente estromesso dalla categoria, ogni ulteriore indagine sulla sussistenza o meno degli addebiti a lui mossi ed oggetto del giudizio disciplinare resta preclusa dalla duplice considerazione che:
  • da un lato, quegli addebiti perdono rilevanza nei confronti della categoria; 
  • dall'altro, che il giudice disciplinare, in conseguenza della definitiva esclusione dell'incolpato dalla categoria professionale, resta carente di potere giurisdizionale nei suoi confronti».
 
Per quanto attiene invece all'efficacia della sanzione, l'estinzione del processo del giudizio di impugnazione proposto contro un provvedimento amministrativo – come quello del CDD – comporta la stabilizzazione dello stesso. La sanzione disciplinare diventa, così, definitiva seppur non eseguibile non essendo l'incolpato più iscritto all'Albo.
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