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1 febbraio 2023 Avvocati
L’avvocato non può assistere una sola delle parti dopo aver assistito entrambi i coniugi o conviventi

Nelle controversie in materia familiare, tale divieto mira ad evitare il pericolo del conflitto di interessi in cui potrebbe trovarsi il legale.

di La Redazione

Il CDD di Cagliari irrogava ad un avvocato la sanzione della censura per aver assistito congiuntamente i coniugi A. e B. nella procedura di separazione consensuale e successivamente la B. contro il A. nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione dei coniugi e successivamente in quello di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'avvocato ricorre dinanzi al CNF censurando la sentenza impugnata nella parte in cui il CDD non aveva tenuto conto del consenso del A. a continuare il giudizio nell'esclusivo interesse della moglie, benché dalla stessa separato. Nella stessa sede, censura inoltre sua mancata audizione e l'assenza dell'elemento psicologico.

Con sentenza n. 178 del 17 ottobre 2022, il CNF rigetta il ricorso.
Per il Consiglio, l'art. 68 cdf, non consente «digressioni interpretative», laddove il comma 4 sancisce espressamente «l'obbligo per il legale di astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei coniugi in controversie di natura familiare, quando in precedenza li abbia assistiti entrambi. Nel caso in esame la violazione dell'art. 68 è documentale, in quanto dagli atti acquisiti dal CDD risulta indiscutibilmente la fondatezza dell'incolpazione».
Irrilevanti, dunque, tutte le censure sollevate dall'avvocato.

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