
L'obbligo di colleganza non esige che l'avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito, salvo che non siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia.
L'avvocato veniva citato a giudizio disciplinare in quanto, in vista di un procedimento per ricorso per scioglimento del matrimonio ove l'avvocato della controparte aveva richiesto se vi fosse la possibilità di procedere in via consensuale, egli aveva omesso di informare il collega di aver già depositato ricorso ai fini dello scioglimento del matrimonio giudiziale, violando così gli artt. 9 e 19 CDF con cui è posto a carico dell'avvocato il dovere di mantenere verso i colleghi una condotta ispirata a correttezza e lealtà.
Una volta aperto il procedimento, però, il CDD dichiarava il non luogo a procedere disciplinarmente in relazione a tale capo d'incolpazione poiché, come aveva sottolineato anche l'avvocato interessato, vi era stata una corrispondenza sul punto tra lui e il collega e ciò andava ad escludere l'illecito.
Contro tale decisione, il COA Firenze propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense.
Con la sentenza n. 181 del 21 ottobre 2022, il CNF respinge il ricorso, rilevando come la corrispondenza intercorsa tra i due legali, avente ad oggetto condotte poste in essere reciprocamente dai clienti ed aspetti economici riconducibili alle spese di mantenimento dei figli, non consentisse di poter qualificare quale trattativa in corso la medesima ai fini della regolamentazione del divorzio. Non può desumersi, infatti, dagli atti del procedimento l'esistenza di una condotta illecita a carico dell'incolpato individuata nella circostanza di non aver informato il collega circa il deposito del ricorso assumendo che il medesimo avrebbe manifestato la volontà della sua assistita di un deposito in forma congiunta.
Come sostiene il CNF, non sussiste in tal caso un obbligo specifico dell'incolpato di informare la controparte dell'avvenuto deposito del ricorso, non vertendosi in tema di trattativa interrotta senza preventiva comunicazione (ex art. 46 CDF). Tale disposizione impone al legale «di tenere con i colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, ma non esige che l'avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito, né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell'azione intrapresa dovendo ritenersi prevalente il diritto di difesa del proprio assistito sul rapporto di colleganza».
Tale principio trova eccezione in presenza di trattative stragiudiziali di bonario componimento della lite in corso, trattative di cui non è stata fornita la prova nel procedimento in oggetto.
Per questa ragione, il CNF respinge il ricorso proposto dal COA.