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8 febbraio 2023 Avvocati
Reiscrizione all’Albo a seguito di radiazione: la valutazione della condotta “irreprensibile” deve riguardare anche il comportamento successivo del richiedente

Per il CNF, tale valutazione non può limitarsi all'esame dei comportamenti dell'avvocato precedenti alla condanna disciplinare.

di La Redazione

Un legale chiede al COA di Arezzo di ottenere la reiscrizione nell'Albo degli Avvocati, sostenendo l'avvenuta riparazione delle condotte oggetto del procedimento disciplinare conclusosi con la radiazione.
Il COA rigettava la domanda argomentando che la condotta susseguente alla radiazione non sia tale da far ritenere recuperata la condotta irreprensibile né sufficiente per quel che riguarda la riparazione degli effetti dell'illecito.

La controversia giunge dinanzi al CNF, il quale rigetta il ricorso con sentenza n. 180 del 21 ottobre 2022.
Per il Consiglio «la valutazione della condotta “irreprensibile” (già “specchiatissima ed illibata”), che la legge richiede per la re-iscrizione nell'albo a seguito di radiazione (ovvero, per il regime previgente, anche di cancellazione disciplinare) non può limitarsi all'esame dei comportamenti dell'avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista già ritenuto meritevole di radiazione (o di cancellazione disciplinare) potrebbe mai essere disposta la reiscrizione».
Ai fini della reiscrizione è infatti necessario valutare il comportamento successivo del richiedente, compreso il risarcimento delle parti lese.
Nel caso di specie, il COA respingeva la domanda di reiscrizione anche alla luce dell'inadempimento del richiedente stesso all'accordo transattivo con cui si era obbligato a restituire il maltolto.

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