
Tale divieto prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell'attività prestata a favore dell'ex assistito.
Il CDD di Bari irrogava ad un avvocato la sanzione disciplinare della censura per aver assunto un incarico giudiziale contro un ex cliente (nel caso di specie di trattava di un Condominio) prima che fosse trascorso il biennio richiesto dall'art. 68 cdf, il quale legittima il professionista a patrocinare un nuovo cliente contro la parte che ha assistito in precedenza.
L'avvocato ricorre dinanzi al CNF lamentando l'erronea valutazione della sussistenza dei presupposti per la configurabilità della violazione ex art. 68 cdf, chiedendo pertanto di essere prosciolto dall'incolpazione per non aver commesso la violazione contestata o, in alternativa, per l'assenza di volontarietà della condotta e, in subordine, l'applicazione del richiamo verbale in luogo della sanzione della censura.
A fondamento della sua richiesta, il ricorrente sostiene che il successivo giudizio promosso contro il Condominio si era reso necessario perché alcuni condomini avevano convocato in modo irregolare un'assemblea e quindi l'incarico assunto contro lo stesso Condominio mirava a ripristinare una legalità negli atti assembleari.
Il CNF ritiene che, anche se bisogna tener conto delle considerazioni e giustificazioni addotte dal ricorrente, non si possono condividere le conclusioni alle quali lo stesso vorrebbe che si pervenisse sulla scorta della distinzione nel processo della parte formale e parte sostanziale.
Il Consiglio ribadisce che «la norma deontologica non legittima una distinzione tra una difesa formale e un'altra sostanziale, in quanto la ratio di tale articolo va “ricercata nella tutela dell'immagine della professione forense, ritenendosi non decoroso né opportuno che un avvocato muti troppo rapidamente il cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale».
Pertanto, il ricorrente ha certamente violato la norma deontologica ma il CNF ritiene che le ragioni dallo stesso addotte meritino una riconsiderazione sotto il profilo afflittivo della sanzione inflittagli dal CDD di Bari.
Alla luce di tali considerazioni, il CNF, con sentenza n. 176 del 16 giugno 2022, accoglie parzialmente il ricorso e in riforma della sentenza impugnata applica al ricorrente la sanzione dell'avvertimento.