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15 febbraio 2023 Avvocati
È inammissibile l’impugnazione tardiva dinanzi al CNF
Il ricorso al CNF deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica della decisione disciplinare completa di motivazione.
di La Redazione
Con esposto inviato al COA di Brescia, Tizio e Caio dichiaravano di aver affidato ad un avvocato la difesa di due controversie relative alla riconsegna di un immobile occupato dalla controparte.
L'avvocato riferiva alle parti di aver ricevuto, a seguito dell'appello, un assegno a titolo di risarcimento danni frutto di un accordo con la controparte. Tuttavia, nonostante i ripetuti tentativi di Tizio e Caio di entrarne nella disponibilità, il difensore con diverse scuse si sottraeva.
A questo punto le parti decidevano di affidare la causa ad un altro avvocato, il quale aveva constatato che nulla di quanto riferito dalle medesime corrispondeva al vero, compresa l'esistenza dell'assegno a titolo di risarcimento danni. 

Esperita l'istruttoria dibattimentale, il CDD riconosceva la responsabilità dell'avvocato per aver falsamente assicurato l'adempimento del mandato e per aver formato documenti falsi e trasmessi agli esponenti e gli comminava la sanzione della sospensione di un anno dall'esercizio dell'attività forense. La decisione veniva notificata all'avvocato via PEC il 26 gennaio 2022, il quale l'aveva impugnata con ricorso il 2 marzo 2022 sostenendo di non aver ricevuto la notifica, poi smentita dalla PEC del 26 gennaio.

L'avvocato ricorre dinanzi al CNF chiedendo una riduzione della sanzione. In particolare, l'accusato sostiene che la sanzione irrogata dal CDD sia eccessiva, in quanto quest'ultimo non avrebbe tenuto conto delle circostanze che gli avevano impedito di esercitare la professione forense nel rispetto dei canoni deontologici, quali l'essere stato vittima di minacce ed estorsione da terze persone.

Il CNF, pronunciandosi nel merito con sentenza n. 185 del 21 ottobre 2022, evidenzia la tardività del ricorso proposto dall'avvocato, dichiarandolo pertanto inammissibile per non aver rispettato il termine perentorio di trenta giorni previsti per le impugnazioni delle decisioni.

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