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20 febbraio 2023 Avvocati
Inammissibile il ricorso proposto dall’avvocato che in quel momento era sospeso dall’Albo

Il ricorso sottoscritto personalmente dal professionista che, al momento della sua proposizione, sia privo dello jus postulandi con provvedimento già esecutivo, è inammissibile.

di La Redazione

Il COA Agrigento cancellava l'odierno ricorrente dall'Albo degli avvocati per il venir meno dei requisiti di iscrizione. Nello specifico, il provvedimento si fondava sulla circostanza che l'iscritto stesse scontando l'esecuzione di unapena definitiva in regime di semilibertà, condizione che contrasta con il comma 1, lett. f), dell'art. 17 CDF.
L'interessato impugna tempestivamente la cancellazione sottoscrivendo in proprio il ricorso e conferendo mandato ad altro legale che non era, però, abilitato all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. Successivamente, l'interessato ha fatto pervenire la rinuncia al ricorso, seguito dalla stessa dichiarazione con la firma anche del difensore.

Con la sentenza n. 187 del 21 ottobre 2022, il CNF dichiara il ricorso inammissibile rilevandone il difetto di jus postulandi.
Come osserva il Consiglio, il ricorrente aveva infatti conferito mandato difensivo a professionista munito di procura speciale ma non abilitato all'esercizio della professione dinanzi alle giurisdizioni superiori, conseguendone l'inapplicabilità del disposto di cui all'art. 182 c.p.c..
Inoltre, a sanare l'inammissibilità non vale il fatto per cui il ricorso sia stato sottoscritto personalmente dal ricorrente stesso, essendo anch'egli in quel momento privo di jus postulandi poiché sospeso dall'Albo in ragione di una prima sanzione disciplinare definitiva.
Ancora, l'impugnazione era stata poi da quest'ultimo rinunciata.
Le suddette argomentazioni conducono dunque alla stabilizzazione e alla conseguente esecutività della delibera di cancellazione a partire dalla pubblicazione della presente decisione ex art. 17, comma 19, L. n. 247/2012.
Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

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