
Il CNF ha sottoscritto una Convenzione quadro con la Conferenza Nazionale dei Dottori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche nella quale si disciplinano tutti i dettagli legati alla possibilità di espletare il semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense anticipato.
Il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche hanno sottoscritto una Convenzione quadro per disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio per accedere alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza, nonché le modalità per lo svolgimento del tirocinio stesso, in modo tale che esse siano idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari e allo stesso tempo l'effettiva presenza presso lo studio professionale.
Grazie a tale convenzione quadro, i singoli COA potranno stipulare apposite convezionicon le Università locali, convenzione che costituisce condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi. Sarà inoltre possibile predisporre progetti formativi che prevedono la collaborazione e il coordinamento tra COA e Università.
Possono chiedere l'anticipazione del semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del titolo gli studenti in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi 4 anni del corso di laurea, a patto che abbiano ottenuto crediti nei seguenti settori:
- Diritto privato;
- Diritto processuale civile;
- Diritto penale;
- Diritto processuale penale;
- Diritto amministrativo;
- Diritto costituzionale;
- Diritto dell'Unione europea.
La domanda deve essere presentata al COA accompagnata da:
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Durante lo svolgimento del semestre di tirocinio:
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Se il tirocinante non consegue entro i 2 anni successivi alla durata legale del corso il diploma di laurea in giurisprudenza, egli può chiedere la sospensione del tirocinio per un tempo massimo di 6 mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal Registro dei praticanti. |
Si precisa che a seguito del tirocinio non sorge alcun obbligo di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.
Al termine del tirocinio, lo studente dovrà redigere una relazione finale sulle attività svolte firmata dal tutor accademico e dal professionista che deposita presso il COA. Quest'ultimo, espletate le verifiche del caso, rilascerà allo studente l'attestato di compiuto tirocinio semestrale.