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28 febbraio 2023 Praticanti
Tirocinio durante gli studi universitari? si può, ecco come e quando

Il CNF ha sottoscritto una Convenzione quadro con la Conferenza Nazionale dei Dottori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche nella quale si disciplinano tutti i dettagli legati alla possibilità di espletare il semestre di tirocinio per l'accesso alla professione forense anticipato.

di La Redazione

Il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche hanno sottoscritto una Convenzione quadro per disciplinare l'anticipazione di un semestre di tirocinio per accedere alla professione forense in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza, nonché le modalità per lo svolgimento del tirocinio stesso, in modo tale che esse siano idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari e allo stesso tempo l'effettiva presenza presso lo studio professionale.
Grazie a tale convenzione quadro, i singoli COA potranno stipulare apposite convezionicon le Università locali, convenzione che costituisce condizione per l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi. Sarà inoltre possibile predisporre progetti formativi che prevedono la collaborazione e il coordinamento tra COA e Università.

Possono chiedere l'anticipazione del semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del titolo gli studenti in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi 4 anni del corso di laurea, a patto che abbiano ottenuto crediti nei seguenti settori:

  • Diritto privato;
  • Diritto processuale civile;
  • Diritto penale;
  • Diritto processuale penale;
  • Diritto amministrativo;
  • Diritto costituzionale;
  • Diritto dell'Unione europea.

La domanda deve essere presentata al COA accompagnata da:

precisazione

  • Un'autocertificazione in cui sia dichiarato il possesso del suddetto requisito sui crediti formativi nei settori indicati;
  • Il nome del professionista presso cui si svolgerà il tirocinio;
  • Il nome del tutor accademico;
  • Il progetto formativo firmato dal Presidente del COA, dal professionista presso cui si svolgerà il tirocinio, dal tutor accademico e dal Preside o Direttore delle strutture di cui all'art. 1, lett. f), della presente convenzione.

Durante lo svolgimento del semestre di tirocinio:

precisazione

  • Deve essere garantita la proficua prosecuzione del corso di studi nonché l'effettiva frequenza dello studio professionale per almeno 12 ore settimanali sulla base di quanto previsto nel progetto formativo;
  • Il tutor accademico vigila sull'effettiva partecipazione del tirocinante ai corsi e sull'andamento del semestre attraverso appositi colloqui da tenersi almeno ogni 30 giorni;
  • Il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre può essere ridotto da 20 a 12;
  • In presenza di specifiche Convenzioni, possono essere individuate delle materie sulle quali il tirocinante potrà effettuare ricerche e approfondimenti utili a fini dell'elaborazione della dissertazione relativa all'esame finale di laurea.

attenzione

Se il tirocinante non consegue entro i 2 anni successivi alla durata legale del corso il diploma di laurea in giurisprudenza, egli può chiedere la sospensione del tirocinio per un tempo massimo di 6 mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal Registro dei praticanti.
Il tirocinio rimane privo di effetti altresì quando, una volta conseguito il diploma di laurea, il tirocinante non provveda a confermare l'iscrizione al Registro dei praticanti entro 60 giorni.

Si precisa che a seguito del tirocinio non sorge alcun obbligo di instaurare un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.
Al termine del tirocinio, lo studente dovrà redigere una relazione finale sulle attività svolte firmata dal tutor accademico e dal professionista che deposita presso il COA. Quest'ultimo, espletate le verifiche del caso, rilascerà allo studente l'attestato di compiuto tirocinio semestrale.

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