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2 marzo 2023 Avvocati
Sono illecite le espressioni offensive anche se pronunciate fuori dall’esercizio della professione
Rigettato il ricorso dell'avvocato che aveva pronunciato frasi sconvenienti nei confronti del giudice in un processo penale che lo vedeva coinvolto in qualità di imputato.
di La Redazione
Il CDD comminava nei confronti di un avvocato la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività forense per 10 mesi, per aver pronunciato frasi irriguardose e sconvenienti nei confronti del giudice e dei colleghi nel corso di un'udienza penale in cui era imputato.
L'avvocato ricorre dinanzi al CNF sostenendo che la sua condotta fosse scriminata, sia dal fatto che quelle frasi erano state pronunciate nella qualità d'imputato (e dunque al di fuori dallo svolgimento della professione forense) e sia dallo stato di rabbia ed agitazione dovuto dell'andamento del processo.
Il CNF rigetta il ricorso con sentenza n. 191 del 21 ottobre 2022. Sulla questione ribadisce che l'avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione, e quindi anche al di fuori dallo svolgimento dell'attività forense, secondo i dettami imposti dal codice deontologico e deve, in ogni caso, astenersi dal pronunciare espressioni offensive o sconvenienti.
Secondo il Consiglio «il divieto di usare espressioni sconvenienti non si pone assolutamente in conflitto con il diritto, garantito dall'art. 21 Cost. , di manifestare con libertà il proprio pensiero, il quale non è assoluto ed insuscettibile di limitazioni, ma trova concreti limiti nei concorrenti diritti dei terzi e nell'esigenza di tutelare interessi diversi, anch'essi costituzionalmente garantiti».
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