
Considerata la fonte legale dell'istituto della prescrizione, resta operante il criterio generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative.
Due avvocati ricorrono dinanzi al CNF eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare per decorso del termine
A tal riguardo, il Consiglio afferma che la natura legale dell'istituto della prescrizione determina l'inapplicabilità dell'art. 56 cit. a fatti antecedenti alla data di entrata in vigore della
Nel capo di incolpazione è specificato che le violazioni contestate ai ricorrente sono state commesse in date diverse fino a luglio 2011, dunque nella vigenza dell'art. 51 R.D. n. 1578/33 che prevede la prescrizione dell'azione disciplinare decorsi cinque anni dalla commissione del fatto, a meno che non sia stata esercitata l'azione penale. In quest'ultimo caso, il dies a quo decorre dal momento in cui la sentenza penale diviene irrevocabile, a meno che la prescrizione dell'azione disciplinare non sia maturata prima dell'esercizio dell'azione penale.
Sulla questione, il CNF ribadisce il seguente recente indirizzo:
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«Agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare, occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata ad ipotesi generiche ed a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata una imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto, con la conseguenza che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta. Quest'ultimo principio, tuttavia, può operare nel solo caso in cui il termine di prescrizione dell'azione disciplinare non sia maturato al momento dell'esercizio dell'azione penale o in quello, anteriore, della formulazione di una imputazione per il medesimo fatto». |
Ciò detto, nel caso di specie il GIP presso il Tribunale di Roma ha emanato l'ordinanza cautelare della sospensione dalla professione forense dei ricorrenti il 26 ottobre 2016, mentre l'azione penale è stata esercitata nel 2020, il tutto dopo oltre cinque anni dalla commissione dei fatti risalenti al mese di luglio 2011.
Pertanto, il termine di prescrizione di cinque anni di cui all'art. 51 R.D. n. 1578/33 era già maturato prima dell'inizio del procedimento penale.
Il CNF conclude accogliendo il ricorso e dichiarando l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare nei confronti dei ricorrenti con sentenza n. 195 del 26 maggio 2022.