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7 marzo 2023 Avvocati
Costituisce illecito permanente la mancata restituzione di somme indebitamente percepite
Pertanto, la prescrizione dell'azione disciplinare inizia a decorrere solamente dal momento in cui cessa la condotta indebitamente appropriativa.
di La Redazione
La controversia trae origine da un esposto presentato al COA di Messina con cui due coniugi riferivano di aver corrisposto ad un avvocato una somma di denaro per lo svolgimento delle attività professionali, le quali tuttavia non erano state espletate. Per questo motivo, gli esponenti chiedevano la restituzione di tale somma, la quale era avvenuta in forma parziale.
Nella stessa sede, i coniugi chiedevano l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dell'avvocato per non aver adempiuto correttamente al mandato ricevuto.
La causa giunge presso il CDD, il quale, ritenendo l'avvocato responsabile degli addebiti contestategli, irrogava la sanzione disciplinare dell'avvertimento.
L'avvocato ricorre dinanzi al CNF chiedendo l'annullamento della decisione del CDD ed eccependo anche la prescrizione. A tal proposito, esponendo l'art. 56, comma 1, L. n. 247/2012, evidenzia come «l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dal fatto». Nel caso di specie, infatti, il rapporto professionale con i coniugi si è interrotto nel 2011.
Il CNF, con riferimento alle due condotte contestate, ritiene che «il dies a quo va individuato nel momento della commissione del fatto solo se questo integra una violazione deontologica di carattere istantaneo che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata»; qualora invece, come accade nel caso di specie, «la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo, la decorrenza nel termine prescrizionale ha inizio dalla data della cessazione della condotta stessa».
Per quanto concerne la restituzione di somme, esso è un comportamento deontologicamente rilevante che si protrae nel tempo fino a quando non cessa la condotta indebitamente appropriativa e solo da allora inizierà a decorrere la prescrizione dell'azione disciplinare, in quanto è un illecito permanente. Dal momento che queste somme ad oggi non risultano restituite, non si può ritenere maturata la prescrizione, con conseguente rigetto dell'eccezione.
Pertanto, il CNF con sentenza n. 199 del 28 ottobre 2022 dichiara prescritto l'illecito di inadempimento del mandato, rigettando per il resto il ricorso e confermando la sanzione dell'avvertimento.
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