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8 marzo 2023 Deontologia forense
Procedimento disciplinare: è inammissibile il ricorso presentato via PEC direttamente al CNF
Il ricorso deve essere presentato, a pena di inammissibilità, presso il COA al quale è iscritto l'avvocato sottoposto a giudizio disciplinare ovvero presso la segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
di La Redazione
Un avvocato, con ricorso inviato a mezzo PEC, impugna la sanzione della radiazione applicatagli dal CDD lamentando che tale decisione si è basata su mere presunzioni. Egli deduce inoltre che, non potendo più esercitare la professione da oltre due anni, l'iniziativa è finalizzata solamente a riabilitare la sua immagine professionale.
Con sentenza n. 20 del 22 marzo 2022, il Consiglio Nazionale Forense dichiara il ricorso inammissibile.
Esso è stato infatti presentato direttamente al CNF e, dunque, in violazione dell'art. 59 del R.D. 22 gennaio 1934, letto in combinato disposto con l'art. 33, comma 3, del Reg. CNF 21 febbraio 2014, n. 2. Tale combinato prescrive, a pena di inammissibilità, il deposito dell'atto presso il COA al quale è iscritto l'Avvocato sottoposto a giudizio disciplinare ovvero presso la segreteria del Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.
L'art. 59 cit., infatti, risulta tuttora applicabile al giudizio di fronte al CNF in forza dell'art. 37, comma 1, della L. n. 247/2012 a tenore del quale esso «pronuncia sui ricorsi indicati nell'articolo 36 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile».