
Il COA di Massa sottopone al CNF un quesito per sapere se l'avvocato che incassa somme in favore del proprio assistito debba rilasciare, al collega della controparte, quietanza che attesti l'avvenuto pagamento.
Col parere n. 56 del 20 dicembre 2022, il CNF, richiamando l'art. 19 del Codice deontologico, afferma che i rapporti con i colleghi debbano rispettare i principi di correttezza e lealtà e che, affianco a tale previsione, l'art. 30 prevede l'obbligo di gestire con diligenza il denaro altrui, soprattutto quello ricevuto dalla parte assistita.
Considerando il vuoto normativo del codice che affermi espressamente l'obbligo dell'avvocato di fornire quietanza al collega di controparte in caso di riscossione di somme dalla controparte nell'interesse della parte assistita, si ritiene comunque che l'emissione di quietanza rientri nei canoni di correttezza, lealtà e diligenza previsti dagli articoli precedentemente richiamati.