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15 marzo 2023 Deontologia forense
Il CNF sulla cancellazione dell’indebita iscrizione all’Albo degli avvocati
Il provvedimento di cancellazione dall'Albo per assenza del titolo abilitante all'iscrizione è atto a contenuto vincolato, che non ammette valutazioni discrezionali e non è annullabile per vizi di forma o errores in procedendo.
di La Redazione

L'Avvocato ricorre dinanzi al CNF avverso la delibera consiliare assunta dal COA di Pavia, che disponeva la sua cancellazione d'ufficio dall'Albo degli Avvocati per carenza dei requisiti.

La decisione del COA si fondava su un provvedimento ministeriale con cui era stato accertato che i titoli rilasciati al ricorrente dall'Università Spagnola fossero relativi ad un percorso esclusivamente accademico e non anche professionale. Pertanto, non potendo il ricorrente vantare il possesso di un valido titolo professionale, quale quello di “abogado”, non poteva realizzarsi nessun riconoscimento dello stesso in Italia.

Nell'esaminare il ricorso, il CNF rileva come il provvedimento ministeriale riguardi in realtà una questione diversa rispetto alla validità del titolo professionale straniero ai fini dello stabilimento.
L'oggetto del provvedimento è, infatti, il rigetto della richiesta di riconoscimento del titolo professionale straniero per l'iscrizione nell'Albo degli avvocati (cd. procedura di riconoscimento del titolo professionale straniero, che si basa sul titolo straniero e previo superamento della prova attitudinale da svolgersi presso il Consiglio Nazionale Forense- all'albo degli avvocati). Essa è infatti una procedura diversa rispetto allo stabilimento sulla base del titolo professionale rilasciato da altro Stato membro dell'UE.
La prima, infatti, consente l'iscrizione nell'Albo ordinario e, di conseguenza, l'esercizio della professione in Italia con il titolo di Avvocato.
La seconda, consente l'esercizio della professione con il titolo di origine, in Italia, d'accordo con un avvocato italiano, previa iscrizione in una sezione speciale dell'Albo. Dopo tre anni di esercizio della professione forense, quale avvocato stabilito, l'avvocato “comunitario” può chiedere la dispensa dalla prova attitudinale e l'integrazione nell'Albo ordinario.
È dunque a questa seconda procedura che il provvedimento ministeriale si riferisce. 
Pertanto il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 200 del 28 ottobre 2022 accoglie il ricorso dell'avvocato e annulla la delibera del COA di Pavia, chiarendo che «il provvedimento di cancellazione dall'albo per assenza del titolo abilitante all'iscrizione è atto a contenuto vincolato, che non ammette valutazioni discrezionali ( a differenza di altri requisiti all'iscrizione, quali, ad esempio, l'esemplarità della condotta), sicché non è annullabile per violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato».
 
Per quanto riguarda invece l'infondatezza dei presupposti della cancellazione, il Consiglio Nazionale Forense ricorda che, in passato, in Spagna, il possesso della laurea in giurisprudenza costituiva requisito sufficiente per l'iscrizione in un Colegio de abogados e il conseguimento del titolo di abogado. Tuttavia, dal 31 ottobre 2011, lo Stato spagnolo ha adottato una nuova regolamentazione di accesso alla professione di avvocato, introducendo un esame di abilitazione professionale. Secondo la giurisprudenza domestica e di legittimità, la cancellazione dalla sezione speciale avvocati può essere disposta, in caso di vizio dei presupposti per l'iscrizione nella medesima sezione speciale e, in particolare, se il titolo professionale di origine risulti rilasciato da soggetto non competente o non sia considerato più valido nell'ordinamento di provenienza. 
Tale attività di tenuta e revisione periodica degli Albi rientra nei poteri di ciascun COA che, nell'esercizio di questa funzione, potrà e dovrà procedere alla verifica, nei confronti degli iscritti nella sezione speciale degli avvocati comunitari, dei requisiti, sia al momento dell'iscrizione sia successivamente. La cui carenza di tali requisiti non può che dar luogo alla cancellazione del professionista dalla sezione speciale degli avvocati comunitari stabiliti e il CNF potrà eventualmente formulare segnalazioni e consigli che non vincoleranno le decisioni del COA.
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