Il CNF conferma la cancellazione dall'Albo degli avvocati disposta dal COA di Ferrara.
Rilevata l'incompatibilità con l'esercizio della professione
L'avvocato ricorre dinanzi al CNF sostenendo la natura pubblica della spa e quindi l'errata interpretazione e applicazione alla fattispecie dell'art. 18 cit..
In primo luogo, il CNF richiama l'art. 18 della Legge professionale, secondo cui:
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«1. La professione di avvocato è incompatibile: […]; c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico». |
Pertanto, il soggetto che riveste cariche sociali e al quale siano attribuiti effettivi poteri di gestione, versa in una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione di avvocato, salvo si tratti di società a capitale interamente pubblico.
Venendo al caso di specie, si osserva che la società era partecipata al 76,91 % da soggetti pubblici, mentre per il 23,09% era posseduta da privati.
Il regime di incompatibilità vale anche nell'eventualità in cui la maggior parte del capitale, dunque non la sua totalità, sia detenuta da soggetti pubblici? Il CNF dà risposta affermativa. A fondamento della sua decisione, il Collegio ritiene che «la chiarezza della norma sopra richiamata, alla quale, trattandosi di norma eccezionale, non può essere data interpretazione estensiva, esclude la sussistenza dell'incompatibilità con l'esercizio della professione forense nel solo caso di nomina ad amministratore di società a capitale interamente pubblico».
Poiché, dunque, la norma di interesse precisa espressamente che l'eccezione all'ipotesi di incompatibilità riguarda soltanto le società a capitale interamente pubblico, le osservazioni del ricorrente circa la possibilità di qualificare la srl coma una società a controllo pubblico sul rilievo della sua compagine plurima con una partecipazione maggioritaria di enti pubblici sono irrilevanti.
Per questi motivi, il CNF rigetta il ricorso con sentenza n. 208 dell'11 novembre 2022.