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28 marzo 2023 Deontologia forense
Il praticante avvocato può svolgere contestualmente anche attività di lavoro subordinato
È tuttavia incompatibile con l'iscrizione nel registro dei praticanti lo status di appartenente a corpo militare. Il dovere di denunciare ai superiori e all'autorità giudiziaria la notitia criminis contrasta infatti con i doveri di segretezza e riservatezza e di fedeltà cui è sottoposto l'avvocato.
di La Redazione
Un praticante avvocato chiedeva al COA di Napoli di essere autorizzato all'esercizio dell'attività professionale in sostituzione del dominus, dichiarando di non versare in alcune delle ipotesi di incompatibilità previste dalla legge, e, più nello specifico, di non svolgere attività di lavoro subordinato. Il Consiglio suddetto prima disponeva l'iscrizione dell'istante nell'elenco speciale dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, successivamente, dopo aver scoperto che egli svolgeva attività di lavoro subordinato presso il Ministero della Difesa come Maresciallo dell'Aeronautica Militare, la revocava.
Contro quest'ultima decisione, il praticante presenta ricorso al Consiglio Nazionale Forense lamentando come il suo status non sarebbe di per sé incompatibile con l'esercizio del patrocinio sostitutivo.
Con sentenza n. 91 del 18 novembre 2021, il ricorso viene rigettato.
Il CNF richiama innanzitutto una suo precedente parere in materia, nella parte in cui è stato chiarito che «la possibilità di svolgere contemporaneamente il tirocinio ed attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, prevista dal comma 4 dell'art. 40 della L. 247/2012 , nonché dall'art. 2 del D.M. 70/2016 a condizione che il lavoro subordinato sia svolto con modalità e orari idonei a consentire lo svolgimento del tirocinio, è consentita a tutti i praticanti, anche a quelli abilitati al patrocinio sostitutivo, i quali, non avendo più la possibilità di gestire in proprio pratiche non incontrano di regola il limite della incompatibilità, ove questa non sia dettata da specifiche ragioni».
Ebbene, l'assunto su cui il COA ha fondato la sua decisione pare in contrasto con quanto appena affermato. Esso, infatti, ha – erroneamente - deliberato la cancellazione del soggetto dall'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, non in ragione della sua appartenenza all'Aeronautica Militare, ma, più in generale, in ragione del suostatus di lavoratore subordinato presso il Ministero della Difesa.
Ciò detto, va tuttavia precisato che l'appartenenza al corpo militare, quale l'Aeronautica Militare, è incompatibile con l'iscrizione nel registro dei praticanti e con lo svolgimento della pratica forense, e pertanto con l'iscrizione nell'elenco dei praticanti abilitati e con lo svolgimento del patrocinio sostitutivo. Incompatibilità che sussiste per due ordini di ragioni:
- il soggetto, a prescindere dalle funzioni e/o mansioni svolte nell'ambito del rapporto, può assumere la qualifica di pubblico ufficiale e sullo stesso può quindi gravare un obbligo di denuncia che si pone «agli antipodi con i doveri di segretezza, riservatezza e fedeltà cui sono invece sottoposti, come gli avvocati, i praticanti, anche non abilitati al patrocinio sostitutivo»;
- il vincolo di subordinazione gerarchica che caratterizza i corpi militari, indipendentemente dal grado e dalle specifiche mansioni e/o funzioni prettamente amministrative svolte, si pone in contrasto con i principi di indipendenza, segretezza e riservatezza che devono caratterizzare anche l'attività del praticante avvocato.
Alla luce di tali motivi, è legittima la decisione assunta dal COA di disporre, nei confronti dell'istante, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività professionale in sostituzione del dominus e la conseguente cancellazione del predetto dell'elenco speciale dei praticanti abilitati.