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31 marzo 2023 Deontologia forense
Il diploma conseguito frequentando la Scuola di specializzazione è equipollente allo svolgimento di un anno di tirocinio

Ma ciò non basta. Esso assorbe altresì l'obbligo di frequenza del corso di formazione per il semestre che rimane. Questo il parere del CNF n. 1/2023.

di La Redazione

Con il parere n. 1 del 24 marzo 2023, il Consiglio Nazionale Forense risponde ai quesiti postigli dall'Università Pegaso concernenti il rapporto che intercorre tra la frequenza della Scuola di specializzazione per le professioni legali e la frequenza del Corso di formazione per i tirocinanti.

1. È consentito il rilascio contemporaneo del certificato di avvenuta frequenza del corso di formazione e dell'avvenuta frequenza della Scuola di specializzazione?

precisazione

In risposta, il CNF richiama il precedente parere reso il 15 luglio 2022, con il quale ha ritenuto che vi sia equipollenza funzionale tra la frequenza delle Scuole di specializzazione per le professioni legali e la frequenza del corso di formazione ex art. 43 L. n. 247/2012, considerato che il D.M. n. 17/2018 inserisce le scuole tra i soggetti che possono organizzare detti corsi di formazione. Ciò significa che, ferma restando la possibilità per le Scuole di specializzazione di organizzare corsi di formazione distinti e autonomi rispetto alla frequenza della Scuola stessa, il diploma che il tirocinante consegue frequentando esclusivamente la Scuola di specializzazione non solo è equipollente rispetto allo svolgimento di un anno di tirocinio, ma assorbe anche l'obbligo di frequenza del corso di formazione per il semestre che rimane.
Alla luce di ciò, la risposta al quesito è che non è necessario rilasciare un doppio diploma poiché basta il rilascio del diploma a seguito della frequenza della Scuola di specializzazione per la sua intera durata.

2. Il certificato di avvenuta frequenza del corso di formazione può essere rilasciato una volta maturate le 160 ore di frequenza della Scuola di specializzazione?

precisazione

In ossequio alla risposta al precedente quesito, il CNF risponde negativamente, in quanto resta necessaria in ogni caso la frequenza della Scuola di specializzazione per l'intera durata allo scopo di maturare il diritto all'assorbimento dell'obbligo di frequenza del corso di formazione previsto dall'art. 43 L. n. 247/2012.

3. Ai fini del compimento dell'anno di tirocinio, è ammissibile valutare l'idoneità per il passaggio al secondo anno della Scuola di specializzazione?

precisazione

Risposta negativa dal CNF. Come detto sopra, infatti, l'equipollenza ai fini del compimento di un anno di tirocinio è ascritta alla frequenza della Scuola di specializzazione per la sua intera durata.

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