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11 aprile 2023 Avvocati
Avvocati stabiliti: il CNF sui presupposti per la dispensa dalla prova attitudinale

Nel caso concreto, il COA aveva negato l'iscrizione all'albo ordinario degli avvocati con dispensa dalla prova attitudinale nei confronti di un iscritto all'elenco speciale degli Avvocati stabiliti, in quanto riteneva carenti il requisito dell'assolvimento degli obblighi formativi e quello del possesso di idonea polizza RC professionale.

di La Redazione

L'attuale ricorrente era iscritto nell'elenco speciale degli Avvocati stabiliti e aveva chiesto al COA Cagliari l'iscrizione nell'albo ordinario degli avvocati con dispensa dalla prova attitudinale. Tuttavia, il COA respingeva la sua richiesta rilevando la carenza di alcuni dei requisiti previsti dalla legge, cioè l'assolvimento degli obblighi formativi e il possesso di idonea polizza assicurativa per la R.C. professionale.
L'Advocat impugna la delibera del COA dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, affermando di essere in possesso di entrambi i requisiti suddetti.

Con la sentenza n. 217 dell'11 novembre 2022, il CNF accoglie il ricorso, ricordando che per conseguire la dispensa dalla prova attitudinale, il D.Lgs. n. 96/2021 prevede che l'esercizio della professione forense da parte dell'avvocato stabilito sia:

esempio

  • Di durata non inferiore a 3 anni, scomputando eventuali periodi di sospensione;
  • Effettivo, e dunque non formale o fittizio;
  • Con titolo professionale di origine;
  • Regolare, quindi nel rispetto della Legge forense e del CDF.

Con riguardo a tale ultimo requisito, esso implica l'obbligo di dotarsi di una copertura assicurativa nonché l'adempimento agli obblighi formativi.
Ebbene, il CNF rileva che il ricorrente non solo aveva documentato l'attività professionale svolta nel tempo, ma aveva altresì depositato la polizza RC professionale e documentato il conseguimento dei crediti formativi, continuando anche nelle more della decisione a impegnarsi nella formazione permanente, conseguendone di ulteriori.

Alla luce di ciò, il CNF annulla il provvedimento impugnato e rimette gli atti al COA per i provvedimenti conseguenti.

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