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17 aprile 2023 Deontologia forense
Notifica della decisione disciplinare in un luogo diverso dal domicilio eletto: quando può ritenersi sanata la nullità?
Quando l'avvocato ha impugnato tempestivamente il provvedimento. Ai sensi dell'art. 156, n. 3, c.p.c., infatti, la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato.
di La Redazione
Il COA riceveva parecchi esposti in ordine al comportamento – dalla possibile rilevanza deontologico – posto in essere da un avvocato. Istruiti gli esposti in un unico procedimento, ad esito dell'istruttoria dibattimentale l'Organo accertava la responsabilità disciplinare dell'incolpata per alcuni dei fatti contestati, tra cui il non aver restituito alla cliente i documenti richiesti e l'aver omesso, dopo il conferimento dell'incarico professionale da parte di un'altra cliente, di compiere qualsiasi attività inerente al mandato. Veniva così irrogata la sanzione della sospensione per anni 5, tenuto conto che quella della cancellazione (prevista dal precedente Codice deontologico e più grave) era stata abrogata.
Contro questa decisione, l'avvocato presenta ricorso al Consiglio nazionale Forense lamentando l'inesistenza della notifica del provvedimento del CDD in quanto:
- alla data della notifica era stato trasferito il domicilio in altro e diverso da quello presso cui era stata tentata la notifica;
- non vi sarebbe all'indirizzo di notifica nessuna casella postale;
- non era mai stata ricevuta la raccomandata informativa che avvisava del tentativo di notifica e del deposito della spedizione presso l'Ufficio postale
Con sentenza n. 225 del 26 novembre 2022, il CNF rigetta l'eccezione di inesistenza della notifica. Poiché vanno qua applicate le norme ed i principi del c.p.c., l'attività di notificazione ha raggiunto lo scopo impedendo la declaratoria del vizio. Ai sensi dell'art. 156 n. 3 c.p.c. , difatti, la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui era destinato, come è avvenuto nel caso di specie, in quanto la ricorrente ha impugnato il provvedimento del CDD nel termine prescritto.