
L'Ente previdenziale ha recepito le novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022.
Nella seduta del 13 aprile 2023, il CdA di Cassa Forense ha recepito l'
Da ora dunque, l'indennità di maternità può essere richiesta e corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto nel caso di «gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza».
Per ottenere l'indennità, l'interessata dovrà presentare domanda allegando il certificato medico della ASL competente che attesta la gravidanza a rischio, nonché il periodo di astensione dall'attività lavorativa. Il periodo indennizzato può essere compreso dal momento dell'accertamento fino all'inizio del periodo tutelato, oppure avere una durata più breve. In questo caso, la professionista, qualora persistano i motivi di rischio (e previo nuovo accertamento della ASL), potrà presentare una domanda di integrazione della indennità per "gravidanza a rischio".
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line nell'area personale riservata del sito Cassa.
L'ammontare sarà calcolato con i medesimi criteri previsti per l'indennità già spettante per i due mesi precedenti e i tre successivi alla data del parto (ai sensi dell'
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A seguito della novità normativa, l'indennità di maternità diventa forma tipica di tutela della “gravidanza a rischio” con preclusione, per il medesimo evento, delle forme di assistenza precedentemente erogate in base alle disposizioni del Regolamento dell'Assistenza. |