
Un rapporto fiduciario come quello che lega l'avvocato al cliente, infatti, non può tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del rapporto fiduciario stesso consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate al cliente.
L'esponente segnalava al COA la condotta tenuta dall'avvocato, odierno ricorrente, secondo cui quest'ultimo avrebbe omesso di dar corso all'incarico ricevuto e alle dovute informative, determinando così la prescrizione del suo diritto ad ottenere il risarcimento dei danni per responsabilità professionale del collega.
Il CDD apriva apposito procedimento disciplinare per inadempimento al mandato professionale e per violazione del dovere di informazione poiché l'avvocato, dopo aver assunto l'incarico verso il cliente, aveva omesso di dare adempimento al medesimo, fornendo al cliente informazioni non veritiere sulla causa risarcitoria che in realtà non era mai stata incardinata.
Ritenendo provata la responsabilità dell'avvocato, il CDD applicava nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per 4 mesi.
Contro tale decisione, l'avvocato propone ricorso dinanzi al CNF chiedendo la riapertura dell'istruttoria, di essere dichiarato non responsabile per gli addebiti contestati e, in subordine, la riduzione della sanzione.
Con la sentenza n. 226 del 26 novembre 2022, il CNF rigetta il ricorso, affermando che la rinuncia all'incarico effettuata dal ricorrente al mandato professionale era intervenuta sì, ma dopo un notevole lasso di tempo (ben 3 anni dopo il conferimento), essendo obiettivamente inidonea a deporre per la compiuta informazione circa tutte le circostanze indispensabili ai fini dell'assunzione da parte del cliente di una decisione consapevole sull'opportunità di iniziare un processo o di intervenire in giudizio.
In sostanza, l'avvocato avrebbe dovuto evidenziare al cliente le ragioni che avrebbero sconsigliato di intraprendere un giudizio nei confronti del collega, a prescindere dal decorso del termine di prescrizione.
Come prevede l'art. 27 CDF, gli obblighi di informazione impongono in ogni caso la corretta e veritiera informazione, indipendentemente dalla «innocuità reale o verbale delle comunicazioni non corrispondenti al vero». Un rapporto fiduciario come quello che lega l'avvocato al cliente, infatti, non può tollerare un comportamento che violi un aspetto essenziale del rapporto fiduciario stesso consistente nella completezza, compiutezza e verità delle informazioni destinate al cliente.
Da ciò si evince la non trascurabile gravità della condotta complessiva tenuta dal ricorrente che ha inevitabilmente danneggiato la parte assistita, oltre che essere rilevante anche sotto il profilo del disdoro alla classe forense.
Ciò detto, il CNF conferma la sanzione disciplinare inflitta al ricorrente.