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27 aprile 2023 Deontologia forense
L’appropriazione indebita di somme del cliente è illecito deontologico permanente
Gli effetti pregiudizievoli si protraggono nel tempo finché non viene cessata la condotta illecita. Il termine prescrizionale decorre, dunque, dal momento in cui l'incolpato restituisce tutte le somme indebitamente trattenute.
di La Redazione
Il CDD deliberava l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti di un avvocato per alcuni di capi d'incolpazione, tra cui l'essersi appropriato di una somma di denaro affidatagli dal cliente per la definizione stragiudiziale di una procedura immobiliare, fatto per cui era stato aperto anche un giudizio penale. Ad esito dell'istruttoria dibattimentale, l'Organo riteneva sussistente la violazione deontologica contestata e, conseguentemente, infliggeva all'incolpato la sanzione della sospensione dalla professione per 20 mesi.
L'avvocato ricorre così al Consiglio Nazionale Forense deducendo l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.
In risposta alla censura, il CNF precisa che le condotte consistenti nell'illecito trattenimento di somme di competenza del cliente sono pacificamente qualificate dalla giurisprudenza come permanenti. Recentemente, infatti, le Sezioni Unite hanno ribadito che «l'appropriazione sine titulo ovvero la mancata restituzione di somme di competenza delle parti assistite sono comportamenti suscettibili di produrre effetti illecitamente pregiudizievoli che si protraggono nel tempo fintantoché non venga a cessazione la stessa condotta indebitamente appropriativa, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale soltanto a partire dal momento in cui l'incolpato abbia restituito tutte le somme indebitamente trattenute».
Ciò presupposto, nel caso in esame, secondo la ricostruzione dei fatti operata dal CDD, la condotta contestata non è ancora cessata stante la mancata restituzione delle somme da parte dell'incolpato, e ciò quantomeno fino al momento della data di emissione della decisione disciplinare. Il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non si era, dunque, ancora verificato al momento della decisione. Inoltre, secondo un recentissimo arresto delle Sezioni Unite, «nel caso di permanenza della condotta, stante la non configurabilità di illeciti disciplinari imprescrittibili, la prescrizione dell'illecito deontologico inizia a decorrere dal deposito della decisione disciplinare di primo grado», sicché nel caso di specie è solo da quel momento che il termine prescrizionale ha cominciato a decorrere.
Sulla base di questi presupposti, il ricorso viene rigettato con sentenza n. 240 del 3 dicembre 2022.