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3 maggio 2023 Avvocati
Ai procedimenti disciplinari pendenti all’entrata in vigore del nuovo CDF si applicano le norme più favorevoli al reo
Tale principio vale anche sul piano sanzionatorio.
di La Redazione
La vicenda trae origine dalla sanzione disciplinare della censura comminata ad un avvocato accusato di aver svolto attività difensiva dinanzi alle giurisdizioni superiori in assenza dell'apposita abilitazione al patrocinio.
L'avvocato ricorre dinanzi al CNF chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata per inammissibilità/improcedibilità dell'azione, il proscioglimento da ogni capo d'accusa e la sostituzione della sanzione inflittagli con il richiamo verbale.
Secondo l'avvocato ricorrente, il procedimento non sarebbe stato incardinato adeguatamente dal relativo COA, il quale avrebbe dovuto, una volta ricevuto l'esposto, informarlo immediatamente invitandolo a presentare le sue deduzioni al CDD entro 20 giorni. Ad ogni modo, le violazioni procedimentali possono determinare l'annullamento della decisione disciplinare ma solo dove comportino una lesione del diritto di difesa, cosa che ne caso di specie non è avvenuta.
Quanto alla sanzione, invece, è da sottolineare il principio secondo cui ai procedimenti disciplinari in corso all'entrata in vigore del nuovo codice deontologico forense si applicano, anche sul piano sanzionatorio le norme più favorevoli al reo, come peraltro è avvenuto nel caso di specie dove è stata applicata la sanzione attenuata della censura e non quella della sospensione dall'esercizio dell'attività forense da 6 a 12 mesi.
Il CNF conclude ritenendo corretta la sanzione comminata al ricorrente dal CDD, conseguendone il rigetto del ricorso con sentenza n. 242/2022.