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4 maggio 2023 Avvocati
Il deposito in giudizio di un atto falsificato è illecito disciplinare di carattere permanente
Per tale condotta, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite, opera il c.d. limite "alternativo" alla "permanenza" dell'illecito disciplinare, cioè un momento dal quale la prescrizione inizia comunque a decorrere.
di La Redazione
Ad un avvocato veniva contestata la violazione dell'articolo 50 Cdf (Dovere di verità), per aver introdotto nel processo civile documenti che sapeva essere falsi, condotta consistita nell'aver formato o fatto formare una scrittura falsa apponendo o facendo apporre dal proprio dipendente firma mai apposta. Ad esito del procedimenti, il CDD, accertata la condotta ascritta all'incolpato ed il suo carattere deontologicamente rilevante, in considerazione del tempo trascorso riteneva di applicare la misura minima della sanzione, pari alla sospensione dall'esercizio della professione per mesi due.
L'avvocato presenta così ricorso eccependo, tra più motivi, l'intervenuta prescrizione dell'illecito disciplinare, ai sensi della disciplina previgente - art. 51 RDL 1578/33, applicabile al caso in esame - tenuto conto della mancata adozione di un valido atto interruttivo della medesima.
Con sentenza n. 250 del 15 dicembre 2022, il CNF osserva che il dies a quo della prescrizione dell'azione disciplinare va individuato:
- nel momento della commissione del fatto se è integrata una violazione deontologica di carattere istantaneo, che si consuma o si esaurisce al momento stesso in cui viene realizzata;
- alla data della cessazione della condotta ovvero dalla decisione disciplinare di prime cure se la violazione risulti integrata da una condotta protrattasi e mantenuta nel tempo.
Ciò detto, il deposito in giudizio di un atto falsificato costituisce un illecito di carattere permanente, per il quale, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite, opera il c.d. “limite “alternativo” alla “permanenza” dell'illecito disciplinare, ovvero un momento dal quale la prescrizione inizia comunque a decorrere, poiché alternativamente ne deriverebbe una irragionevole, e non prevista dalla legge, imprescrittibilità dell'illecito stesso. Momento che, in analogia a quanto previsto dalla giurisprudenza penale di legittimità, deve essere individuato nella decisione disciplinare di primo grado.