
La vicenda in esame può essere così riassunta:
un avvocato aveva difeso in qualità di parte civile la moglie del precedente cliente nel procedimento penale a carico di quest'ultimo, celebrato prima della decorrenza del biennio prescritto dall'art. 68 CDF. L'ex cliente aveva presentato un esposto al COA di Pordenone dove lamentava che l'incolpato, proprio legale, aveva assunto il patrocinio della moglie, costituendosi parte civile contro lo stesso esponente. Nel caso di specie, l'avvocato confermava quanto sostenuto dall'ex cliente ma sosteneva la liceità del suo comportamento, in quanto l'attività svolta nei confronti dell'esponente era stata in realtà svolta in favore della sua azienda (individuale), senza andare ad incidere sui suoi aspetti personali.
La causa giunge al CDD che commina la sanzione della censura all'avvocato. Avverso tale decisione, l'avvocato propone appello al CNF chiedendo il proscioglimento da ogni capo d'accusa.
Premesso che, ai sensi dell'art. 68, comma 1, CDF «l'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita, solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale», l'avvocato non può assumere un incarico contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello espletato precedentemente. Perciò, dal momento che questo vincolo non è stato rispettato dall'appellante, egli ha violato l'art.68 CDF, il quale prevede l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da 2 a 6 mesi; tuttavia, il CDD aveva applicato la sanzione nella forma attenuata della censura, pertanto il CNF si allinea con quest'ultima, respingendo il ricorso con la sentenza n. 218 del 25 novembre 2022.