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11 maggio 2023 Deontologia forense
L’avvocato che collabora nell’impresa familiare con un contratto stagionale deve sospendere il suo incarico?
Il CNF col parere in commento risponde al quesito sottopostogli dal COA di Fermo.
di La Redazione
Con il parere n. 9 del 24 marzo 2023, il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito sottopostogli dal COA di Fermo, il quale chiede di sapere «se un avvocato possa essere assunto con contratto di lavoro subordinato, per i soli mesi di giugno, luglio ed agosto in un hotel di proprietà dei familiari (marito, cognato e suocero – s.a.s.) per svolgere attività di ufficio in orario pomeridiano e serale e solo in alcuni giorni, per lo più sabato e domenica, mattutino e pomeridiano o se sia necessario che l'avvocato si sospenda per detto periodo».
 
Il quesito, per come esposto, si pone in contrasto con l'art. 18, lett. d) della L. n. 247/2012 secondo cui l'esercizio della professione forense è incompatibile «con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato». Tuttavia, tale vincolo non sembra riguardare l'avvocato che “collabori” nell'impresa familiare. 

Quanto invece alla possibilità di sospendersi per il periodo in cui svolgerà il lavoro subordinato, l'art. 20, comma 2 della L. n. 247/20132 prevede che, l'avvocato iscritto all'Albo può chiedere sempre, senza l'obbligo di motivazione, la sospensione dall'esercizio professionale.
Pertanto, secondo il CNF il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d'atto, annotato nell'Albo. Tuttavia, nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività forense rimangono operanti le incompatibilità previste dall'art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status. Di conseguenza, si deduce che la sospensione volontaria non mette l'avvocato al sicuro dall'efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità.
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