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11 maggio 2023 Deontologia forense
L’avvocato che collabora nell’impresa familiare con un contratto stagionale deve sospendere il suo incarico?
Il CNF col parere in commento risponde al quesito sottopostogli dal COA di Fermo.
di La Redazione
Con il parere n. 9 del 24 marzo 2023, il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito sottopostogli dal COA di Fermo, il quale chiede di sapere «se un avvocato possa essere assunto con contratto di lavoro subordinato, per i soli mesi di giugno, luglio ed agosto in un hotel di proprietà dei familiari (marito, cognato e suocero – s.a.s.) per svolgere attività di ufficio in orario pomeridiano e serale e solo in alcuni giorni, per lo più sabato e domenica, mattutino e pomeridiano o se sia necessario che l'avvocato si sospenda per detto periodo».
Il quesito, per come esposto, si pone in contrasto con l'art. 18, lett. d) della L. n. 247/2012 secondo cui l'esercizio della professione forense è incompatibile «con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato». Tuttavia, tale vincolo non sembra riguardare l'avvocato che “collabori” nell'impresa familiare.
Quanto invece alla possibilità di sospendersi per il periodo in cui svolgerà il lavoro subordinato, l'art. 20, comma 2 della L. n. 247/20132 prevede che, l'avvocato iscritto all'Albo può chiedere sempre, senza l'obbligo di motivazione, la sospensione dall'esercizio professionale.
Pertanto, secondo il CNF il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d'atto, annotato nell'Albo. Tuttavia, nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio dell'attività forense rimangono operanti le incompatibilità previste dall'art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status. Di conseguenza, si deduce che la sospensione volontaria non mette l'avvocato al sicuro dall'efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità.
Consiglio Nazionale Forense, parere 24 marzo 2023, n. 9
Il COA di Fermo chiede di sapere “se un avvocato possa essere assunto con contratto di lavoro subordinato, per i soli mesi di giugno, luglio ed agosto in un hotel di proprietà dei familiari (marito, cognato e suocero – s.a.s.) per svolgere attività di ufficio in orario pomeridiano e serale e solo in alcuni giorni, per lo più sabato e domenica, mattutino e pomeridiano o se sia necessario che l’avvocato si sospenda per detto periodo”.
Per come esposta nel quesito, la fattispecie configura la causa di incompatibilità di cui all’articolo 18, lett. d) della legge n. 247/12, a mente del quale l’esercizio della professione è incompatibile “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.
Non pare infatti configurabile nella specie la deroga contemplata dal parere n. 20/2013 per l’avvocato che “collabori” nell’impresa familiare.
Quanto alla possibilità di sospendersi per il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, si rinvia a quanto ritenuto nel parere n. 15/2014, secondo il quale: “Ai sensi dell’art. 20, 2° comma, L. n. 247/20132 l’avvocato iscritto all’Albo può sempre chiedere la sospensione dall’esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall’obbligo di motivazione. Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d’atto, del quale va fatta annotazione nell’Albo. Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall’esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall’art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell’iscrizione nell’albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l’iscritto al riparo dall’efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità”.