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23 maggio 2023 Avvocati
Procedure immobiliari: il Tribunale di Milano impartisce nuove istruzioni per individuare eventuali clausole abusive

Dato l'elevato numero delle procedure esecutive immobiliari pendenti è stato richiesto ausilio a custodi e delegati per l'individuazione delle clausole abusive nei contratti sui quali si fondano i decreti ingiuntivi quali titoli esecutivi che hanno condotto all'esecuzione forzata.

di La Redazione

Con la circolare del 19 maggio 2023, la Presidente della Terza Sezione civile del Tribunale di Milano ha fornito alcune precisazioni in merito all'ausilio richiesto a custodi e delegati ai fini dell'individuazione delle clausole abusive nei contratti che stanno alla base dei decreti ingiuntivi nelle vesti di titoli esecutivi che hanno portato all'esecuzione forzata.

Tale circolare si è resa necessaria a seguito dei principi affermati dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 9479/2023, laddove si prevede che il giudice dell'esecuzione abbia il compito di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che riversino effetti sull'esistenza o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo.
Ora, considerato il numero consistente delle procedure esecutive immobiliari in atto, la Presidente chiede che i Delegati alla Vendita eseguano, nelle procedure per le quali sono stati incaricati, un controllo preliminare sui seguenti elementi:

precisazione

  • Che il debitore sia una persona fisica;
  • Che il titolo esecutivo sul quale si fonda il credito sia un decreto ingiuntivo;
  • Con esclusione di quelle ove l'immobile sia stato già aggiudicato o trasferito e dei decreti ingiuntivi che hanno ad oggetto le spese condominiali;
  • Con deposito nel fascicolo telematico di una nota recante specifica intestazione (“nota da porre in visione al g.e. – eventuali clausole abusive – asta fissata in data xx.xx.2023”) o formula equivalente, specificando l'oggetto del decreto ingiuntivo.

Tale segnalazione andrà eseguita con le seguenti tempistiche:

attenzione

  • Entro il 31 maggio 2023, per le procedure in cui è stata fissata l'asta, attraverso segnalazione dell'urgenza tramite “campanello”;
  • Entro il 1° luglio 2023, per le procedure esecutive ove sia già stata delegata la vendita ma non sia stata ancora fissata l'asta;
  • Per quanto riguarda invece le procedure in cui sia stata fissata o rinviata l'udienza ai sensi dell'art. 569 c.p.c., il custode dovrà effettuare la suddetta comunicazione nel rendiconto da depositare 7 giorni prima dell'udienza, previa acquisizione del certificato di residenza storico del debitore, del contratto da cui scaturisce il credito riconosciuto nel decreto ingiuntivo e della visura camerale storica della società garantita.
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