
L'omessa informazione al cliente e l'inadempimento al mandato integrano degli illeciti deontologici poichè costituiscono comportamenti non conformi ai doveri di correttezza, probità, dignità, decoro e diligenza.
Il CDD di Perugia irrogava ad un avvocato la sanzione della sospensione dall'esercizio delle professione per sei mesi per aver tenuto comportamenti non conformi ai doveri di correttezza, probità, dignità, decoro e diligenza, omettendo di informare la parte assistita circa l'andamento del procedimento civile in relazione al quale le era stato conferito mandato nonché di compiere atti inerenti al mandato conferito, non predisponendo, successivamente alla notifica dell'atto di citazione, alcun ulteriore atto difensivo e non partecipando alle udienze relative al procedimento civile, in relazione al quale le era stato conferito espresso mandato, mai revocato.
L'avvocato ricorre dinanzi al CNF lamentando eccessività della sanzione disciplinare adottata e che quanto evidenziato non rispondeva esattamente all'effettivo svolgimento dei fatti ed alla attività dalla stessa svolta in concreto.
Per il Consiglio, la decisione del CDD di Perugia è in gran parte condivisibile quanto all'emergenza delle censure circa il comportamento tenuto dalla ricorrente in corso di causa.
Dagli atti emerge infatti «una gestione del tutto anomala del rapporto tra avvocato e cliente» nel corso del quale, per anni, non è intercorso«il benché minimo scambio di corrispondenza, una richiesta di aggiornamento, e, soprattutto, il pagamento di compensi per l'attività svolta». Tuttavia, il CNF ritiene che c'è stato un concomitante assoluto disinteresse dell'assistita, la quale nel proprio esposto non ha dato atto del benché minimo atto ricognitivo nei confronti del proprio avvocato, e ciò fino a ben due anni successivi alla sentenza.
Per questi motivi, con sentenza n. 231 del 29 novembre 2022, il CNF accoglie parzialmente il ricorso e ridetermina la sanzione in quattro mesi di sospensione dall'esercizio della professione.