
Tale impedimento concerne, infatti, non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche la capacità di partecipare attivamente per l'esercizio costituzionale di difesa.
La controversia trae origine dall'apertura da part del COA di Sassari del procedimento di cancellazione di un legale dall'Albo ordinario degli avvocati per essere venuti meno i requisiti previsti dall'
Il COA accoglieva l'istanza presentata dal legale di rinviare la sua audizione per motivi di salute, fissando una nuova data. Tuttavia, con ulteriore nota, l'avvocato comunicava l'impossibilità a presenziavi per motivi di salute, allegando certificato del medico psicologo-psicoterapeuta, che attestava una diagnosi di “depressione reattiva” che gli impediva di partecipare al procedimento; inoltre, per migliorare le sue condizioni di salute, il paziente stava svolgendo sedute di psicoterapia.
Il COA di Sassari rigettava la richiesta di ulteriore rinvio, ritenendo che l'impedimento non fosse assoluto e che il certificato medico non documentasse una situazione di assoluta impossibilità, ma di mera opportunità. Pertanto, il COA disponeva la cancellazione dell'avvocato dell'Albo.
Il legale impugnava il provvedimento di cancellazione dinanzi al CNF eccependo la nullità della delibera per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, a causa dell'omessa audizione e dell'omesso riconoscimento del
Per il CNF il motivo è fondato. Nelle sue argomentazioni, il Consiglio richiama la giurisprudenza domestica e di legittimità secondo cui, l'omessa audizione che, serichiesta, determina la nullità insanabile del procedimento e, quindi, della delibera di cancellazione.
In relazione, poi, all'impedimento a comparire, se è vero che non può ritenersi sussistente qualora generico e non documentale, nel caso in esame il CNF ritiene che non si poteva non ritenere valido l'impedimento attestato dal certificato del medico specialista che aveva in cura il ricorrente, considerando quanto statuito dalla giurisprudenza per la quale «l'impedimento a comparire può essere integrato anche da una malattia a carattere cronico, concernendo non solo la capacità di recarsi fisicamente in udienza, ma anche la capacità di partecipare attivamente per l'esercizio costituzionale di difesa».
Pertanto, il CNF accoglie il ricorso con sentenza n. 5 del 9 febbraio 2023 rinviando al COA di Sassari perché proceda all'audizione del ricorrente.