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13 giugno 2023 Deontologia forense
Compenso avvocato: l’avviso di “aggravio dei costi” in caso di mancato pagamento non costituisce riserva di maggiorare l'importo
La riserva ex art. 29, comma 5, del Codice Deontologico Forense deve essere espressa e chiara, non essendo sufficienti frasi equivoche o generiche.
di La Redazione
A seguito di esposto presentato da una donna, il CDD apriva un procedimento disciplinare nei confronti di due avvocati e gli irrogava la sanzione della censura. Nello specifico, ai professionisti era stata contestata, tra più capi d'incolpazione, la violazione dell'art. 29, V comma, CDF (art. 43 vecchio CDF), per aver richiesto all'assistita esponente un compenso maggiore rispetto a quello già indicato, senza averne fatto espressa riserva.

legislazione

Art. 29, V comma, CDF: «L'avvocato, in caso di mancato pagamento da parte del cliente, non deve richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo ne abbia fatta riserva».

Contro questa decisione, i due avvocati propongono ricorso evidenziando l'insussistenza di suddetta violazione in quanto la “riserva” era stata inserita sulla richiesta di pagamento del parcella, nella parte in cui facevano riferimento all'”aggravio di ulteriori costi”.
 
Con sentenza n. 11 del 28 febbraio 2023, il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.
 
La summenzionata norma prevede un illecito di identico contenuto a quello previsto dall'art. 43, 3 comma, del previgente Codice deontologico («L'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva»).
 
In materia, lo stesso CNF ha poi precisato che «vìola l'art. 29 ncdf (già art. 43 cdf), l'avvocato che, a causa del mancato spontaneo pagamento delle competenze professionali e senza averne fatto espressa riserva, richieda con una successiva comunicazione un compenso maggiore di quello già indicato in precedenza».
 
Ciò detto, il CDD ha, nel caso di specie, fatto corretta applicazione dell'art. 29 cit.. I ricorrenti hanno eccepito di aver apposto la ‘riserva di maggiori compensi' nella prima comunicazione di richiesta di pagamento nella parte in cui evidenziavano che in caso di mancato pagamento la ex cliente sarebbe andata in contro all'"aggravio di ulteriori costi”. Sul punto si evidenzia che sia la normativa sia la giurisprudenza sopracitate richiedono che la riserva di maggiori compensi debba essere espressamente indicata. Da ciò si può, dunque, dedurre che la frase utilizzata dai due avvocati non abbia espresso l'intenzione di richiedere maggiori compensi in caso di mancato pagamento alla prima richiesta. 
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