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16 giugno 2023 Deontologia forense
La professione forense è incompatibile con il lavoro subordinato
Tale incompatibilità è stata confermata anche dalla normativa sull'Ufficio del processo.
di La Redazione
Il COA di Trapani era venuto a conoscenza, dal sito istituzionale di un Comune, che l’avvocata Tizia era alle dipendenze dell’Ente come addetta al contenzioso nel Settore Ragioneria e Tributi. Nel 2021 si effettuava l’istruttoria volta all’accertamento di una causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense, ai fini della sua eventuale cancellazione dall’Albo.
Ricevuta la documentazione dall’interessata e dal Comune, nel novembre del 2021 si apriva il procedimento di cancellazione, notificando alla ricorrente l’avvio del procedimento.
Il COA deliberava la cancellazione d’ufficio dell’avvocata a causa dell’accertata incompatibilità.
Avverso tale provvedimento, la professionista presentava ricorso eccependo che le recenti normative hanno consentito agli avvocati di svolgere attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell’Ufficio per il processo, senza per questo essere cancellati dall’Albo.
Il COA di Trapani evidenzia come tali normative hanno carattere speciale al fine della contingenza emergenziale, limitata ai rapporti a tempo determinato e non ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come quello della ricorrente.
La controversia giunge dinanzi al CNF, il quale rigetta il ricorso della ricorrente con sentenza n. 4 del 9 febbraio 2023 .
In particolare, il regime di incompatibilità disciplinato dall’art. 18, lett. d) L. n. 247/2012 e soprattutto il divieto di abbinare l’attività professionale con l’esercizio del lavoro subordinato è posto a tutela dell’interesse pubblico collegato all’inviolabilità del diritto di difesa. Proprio per questo motivo, le eccezioni al principio sono elencate tassativamente dalla Legge Forense, a sostegno di quanto affermato anche dal D.L. n. 80/2021, all’art. 11, c. 2-bis, il quale prevede che l'assunzione per gli avvocati assunti alle dipendenze dell’Ufficio per il processo «configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica».
Pertanto, il CNF procede alla cancellazione dall’Albo della ricorrente.