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26 giugno 2023 Deontologia forense
Il computo del periodo presofferto in sede cautelare va detratto dalla sanzione disciplinare applicata per il medesimo fatto

Inoltre, l'assenza di precedenti disciplinari può mitigare la sanzione deontologica da irrogarsi in concreto.

di La Redazione

In sede di patteggiamento, un avvocato veniva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per truffa ai danni di un'assicurazione.

In ragione dell'esistenza del giudicato penale, il CDD, valutata la rilevanza deontologica delle condotte contestate nell'ambito del processo penale avente ad oggetto i medesimi fatti del procedimento disciplinare e ritenuta quindi provata la responsabilità disciplinare dell'avvocato, applicava a quest'ultimo la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni 2 e mesi 6.
In punto di determinazione della sanzione il CDD riteneva la pena applicata commisurata alla gravità del fatto, alla sussistenza del dolo da parte dell'incolpato e alla sua intensità, laddove l'avvocato, unitamente agli altri concorrenti, «si era sostanzialmente messo al servizio della consorteria criminale costituita allo scopo di trarre profitto dalla costruzione di sinistri stradali falsi, nel contesto di un disegno criminoso che prevedeva come necessario l'apporto dei professionisti per giungere, anche attraverso l'instaurazione di giudizi innanzi l'autorità giudiziaria, alla fase di liquidazione dei danni».

Il professionista ricorre in Cassazione lamentando, tra i motivi di doglianza, l'eccessiva severità della sanzione irrogata e la carenza dell'iter motivazionale in ragione dell'omesso computo del presofferto. Pertanto, chiedeva la nullità della decisione impugnata ovvero la riduzione della sanzione disciplinare applicata secondo il seguente calcolo: sanzione edittale più grave quella prevista dall'art. 50 del CDF (che prevede la sospensione dall'esercizio della professione da 1 a 3 anni), aumentata di mesi due per effetto della continuazione con gli illeciti previsti dagli artt. 37 e 55 CDF, ridotta ad anni 1, con detrazione del presofferto.

Quanto all'omessa motivazione in merito alla quantificazione della pena disciplinare in relazione al presofferto cautelare, il CNF osserva che tale questione non rientra nelle determinazioni di sua competenza, «atteso che il computo del presofferto che deve essere detratto dalla sanzione disciplinare applicata, riferito alla durata della sospensione cautelare ex 60 legge 247/2012 , è attribuzione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza del ricorrente in sede di esecuzione della sanzione stessa, ai sensi dell'art. 62 comma 8 della legge 247/2012».
Quanto, invece, alla dosimetria della sanzione disciplinare irrogata, il CNF accoglie la richiesta del ricorrente rideterminando la pena disciplinare in anni uno e mesi sei, alla luce della incensuratezza dell'incolpato e del corretto comportamento processuale di quest'ultimo.

Per questi morivi, il CNF accoglie parzialmente il ricorso con sentenza n. 19 del 28 febbraio 2023.

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