
Essa deve essere associata ad ulteriori elementi da valutarsi autonomamente. Tra questi, la condotta irreprensibile, la cui valutazione non può limitarsi ai comportamenti precedenti la condanna disciplinare.
Un legale veniva radiato dall'Albo degli avvocati a seguito di un procedimento disciplinare in relazione ai fatti per i quali gli veniva applicata dal GIP la misura cautelare degli arresti domiciliari nel procedimento penale.
Successivamente l'avvocato presentava istanza volta ad ottenere la reiscrizione, allegando a tal fine l'ordinanza di riabilitazione.
Il COA rigettava la domanda e conseguendone il ricorso dinanzi al CNF. In sede di gravame, il ricorrente riteneva sussistenti i requisiti per la propria iscrizione all'Albo, e lamentava difetto di motivazione della decisione del COA, il quale non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi a supporto della propria istanza; in particolare, del lasso di tempo trascorso dai fatti delittuosi, della riabilitazione intervenuta che ha dato conto anche del risarcimento effettuato alla vittime nonché del pagamento delle spese di giustizia e del comportamento irreprensibile tenuto dal ricorrente negli ultimi 13 anni.
Il CNF rigetta il ricorso con sentenza n. 12 28 febbraio 2023.
In primo luogo, il Consiglio ribadisce che «la valutazione dei requisiti necessari per la (re)iscrizione all'albo, resta un'attività di competenza dei Consigli territoriali, che sono chiamati a verificare la loro sussistenza».
Ciò detto, nel caso di specie, il COA ha approfonditamente scrutinato e valutato le deduzioni del ricorrente, ritenendo che la prova dei requisiti non fosse stata raggiunta, nonostante gli aspetti evidenziati dall'istante.
Pertanto, confermando il corretto operato del COA e respingendo il ricorso, il CNF ricorda la propria giurisprudenza, ed in particolare:
- «Il professionista radiato dall'Albo può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma – a pena di inammissibilità della domanda stessa- non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine (
art. 62 L. n. 247/2012 ), fornendo elementi che diano contezza che nel periodo trascorso il comportamento del richiedente sia stato improntato al recupero dei requisiti previsti dall'art. 17 L. 247/2012 , non essendo all'uopo sufficiente l'intervento di una sentenza di riabilitazione, la quale deve infatti essere associata ad ulteriori elementi da valutarsi autonomamente».
- «La riabilitazione, pur estinguendo le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l'operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l'iscrizione o quelle di tipo disciplinare, né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell'affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense» (CNF 94/2020).
- «La valutazione della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata), che la legge richiede per la re-iscrizione nell'albo a seguito di cancellazione disciplinare o radiazione non può limitarsi all'esame dei comportamenti dell'avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista già ritenuto meritevole di radiazione o di cancellazione disciplinare potrebbe mai essere disposta la reiscrizione» (CNF n. 17/2017).