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5 luglio 2023 Deontologia forense
È censurabile l’avvocato che aggredisce fisicamente e verbalmente una persona per futili motivi

La condotta, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, lede comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro.

di La Redazione
L'avvocato Tizio veniva sottoposto a procedimento disciplinare con il seguente capo d'incolpazione:

esempio

«Violazione dell'art. 9 co.2 del nuovo Codice Deontologico Forense in relazione all'art. 63 co. l del medesimo Codice (..), poiché (..) aggrediva per futili motivi il sig. [AAA], presidente della Società Cooperativa Sociale [ALFA], colpendolo con pugni e calci al volto e al torace, così violando i doveri di dignità e di decoro».

Nello specifico, la vicenda disciplinare riguardava i fatti avvenuti tra l'incolpato, che aveva lasciato la sua autovettura in un parcheggio a pagamento, posto nelle vicinanze del proprio studio legale, e Caio, presidente della cooperativa che gestiva, per conto del Comune, il parcheggio, riconducibili alla discussione tra i due, in conseguenza del mancato pagamento del biglietto da parte del professionista. L'avvocato aveva raggiunto il suo “antagonista” presso il vicino bar della Posta per contestare l'avviso rinvenuto sull'autovettura, in quanto il dipendente addetto gli avrebbe, a suo dire, consentito una breve sosta; confronto da cui era poi scaturito uno scontro fisico.
Il CDD, ritenendo la condotta non rispondente ai doveri di probità, dignità e decoro che devono ispirare l'avvocato anche al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale, applicava nei confronti dell'incolpato, la sanzione disciplinare della censura.
 
Contro questa decisione, l'avvocato presenta ricorso chiedendo l'annullamento della sanzione applicata per infondatezza o irrilevanza dei fatti addebitati.
 
Con sentenza n. 30 del 7 marzo 2023, il CNF dichiara infondate le doglianze proposte, confermandola sanzione disciplinare della censura applicata nel caso di specie. 
 
Essa appare, infatti, adeguata:
  • alla gravità del fatto contestato all'incolpato, che ha procurato alla persona offesa lesioni personali giudicate guaribili in ben trentadue giorni, a seguito di un diverbio nato per futili motivi;
  • all'intensità del discredito per la professione in forza della sue condotte violente compiute in luogo pubblico, alla presenza di numerose persone, nei pressi del proprio studio legale.
In definitiva, può ritenersi censurabile il comportamento dell'avvocato che si renda colpevole di una aggressione fisica e verbale ai danni di terzi, per di più in presenza di numerose persone e per futili motivi, in quanto tale condotta, pur non riguardando strictu sensu l'esercizio della professione, lede comunque gli elementari doveri di probità, dignità e decoro e, riflettendosi negativamente sull'attività professionale, compromette l'immagine dell'avvocatura..
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