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11 luglio 2023 Deontologia forense
Registrare clandestinamente le udienze costituisce una grave violazione deontologica

L'avvocato che in più occasioni registra le udienze all'insaputa di tutti i presenti pone in essere un comportamento contrario agli obblighi di lealtà e correttezza.

di La Redazione
Ad un avvocato è stata irrogata dal CDD la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale forense per mesi sei, per aver, tra le altre, effettuato occultamente in più occasioni, in particolare nelle udienze, delle registrazioni senza il preventivo consenso di tutti i presenti, venendo così meno al dovere di correttezza e di lealtà nei confronti di colleghi ed istituzioni forensi.
 
L'incolpato presenta ricorso al Consiglio Nazionale Forense negando di aver di aver registrato in modo subdolo o occulto alcuna conversazione, poiché quelle disposte durante le udienze sarebbero avvenute in modo non occulto e sarebbero state giustificate da motivi esclusivamente difensivi.
 
Con sentenza n. 32 del 7 marzo 2023, il CNF rigetta il ricorso e conferma la sanzione comminata.
 
Le incontestabili registrazioni delle udienze, operate in modo clandestino e all'insaputa di tutti i presenti, sia pure in vista di successive produzioni in giudizio, costituiscono una grave violazione deontologica nei confronti dei colleghi, delle parti e degli stessi magistrati, in quanto si contravviene a quei principi di correttezza e lealtà richiamati nell'art. 38 del Codice deontologico forense.
 
Conclusione, questa, in linea con il principio enunciato dal CNF in un caso analogo, secondo cui «pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante e contrario agli obblighi di lealtà e correttezza, propri della professione forense, l'avvocato che registri un colloquio con un Magistrato all'insaputa di quest'ultimo e che successivamente si adoperi per la pubblica diffusione di tale registrazione».
 
E ciò a prescindere dalla rilevanza o irrilevanza penale della condotta. Nel caso di specie, infatti, ciò che viene contestato all'incolpato è solo il suo comportamento deontologicamente scorretto, a prescindere da ogni valutazione carattere penale.
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