
A nulla rilevano le dichiarazioni del professionista che invocava il suo diritto alla contemporanea iscrizione solo per proseguire gli studi in ambito sanitario.
Il COA di Milano riceveva una segnalazione avente ad oggetto il fatto che un iscritto aveva utilizzato la PEC dell'Ordine degli Avvocati di Milano per l'iscrizione all'Albo degli Odontoiatri di Torino fin dal 2017 quale odontoiatra estero. Investito della vicenda, il COA contestava all'avvocato la sussistenza della causa di incompatibilità con l'iscrizione all'Albo degli Avvocati ai sensi dell'art. 17 CDF. Al termine dell'audizione dell'interessato, il COA deliberava la cancellazione dall'Albo, delibera che viene impugnata dinanzi al CNF invocando il ricorrente il suo diritto a conservare la contemporanea iscrizione all'Albo dei medici-odontoiatri perché finalizzata a proseguire gli studi e la formazione post-laurea.
Con la sentenza n. 46 del 27 marzo 2023, il CNF rigetta il ricorso proposto dall'avvocato ribadendo che ai sensi del CDF, la professione di avvocato è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, ad esclusione di quelle aventi carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, nonché con l'esercizio della professione di notaio. Vi è, al contrario, compatibilità con l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro.
Alla luce di ciò, il CNF evidenzia il numero chiuso delle eccezioni previste dalla
Anche per questo motivo, il CNF rigetta il ricorso.